Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8933 del 11/04/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 11/04/2018, (ud. 27/02/2018, dep.11/04/2018),  n. 8933

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La contribuente G.A. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Vercelli avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad accertare sinteticamente un maggior reddito, valorizzando, sulla base del cd. redditometro, gli indici di spesa derivanti dal possesso di una autovettura di potenza superiore a 21 cavalli; deduceva che l’Ufficio non aveva tenuto conto del reddito prodotto dal nucleo familiare e, in particolare, dal coniuge, Piccione Rodolfo, e che lo stato civile di “separata”, risultante dalla dichiarazione dei redditi era in realtà venuto meno a decorrere dal 4.8.05, a seguito di riconciliazione con il marito.

La Agenzia delle Entrate rilevava che dalla interrogazione dell’Anagrafe tributaria era emerso che nell’anno di imposta 2006, in cui era avvenuto l’acquisto della autovettura, la contribuente risultava proprietaria di un immobile acquistato nel 2000 e disponeva di un reddito ammontante ad Euro 14.194,00; ribadiva che non poteva essere preso in considerazione il reddito del coniuge, poichè la contribuente si era sempre dichiarata “separata”, barrando l’apposita casella non solo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006, ma anche in quelle relative agli anni precedenti ed agli anni successivi al 2006.

La Commissione Tributaria provinciale respingeva il ricorso, motivando che, avendo la contribuente dichiarato di essere “separata”, non risultava significativa la dedotta riconciliazione dei coniugi, a fronte della vendita dell’autovettura, da parte del marito alla moglie, nel corso dell’anno 2006 al prezzo di Euro 20.000,00; aggiungeva che la ricorrente, pur affermando di avere allegato al questionario il reddito del coniuge, non aveva prodotto la relativa documentazione.

La contribuente proponeva appello richiamando le circostanze di fatto già fatte valere in primo grado; all’esito della costituzione dell’Ufficio, che eccepiva la inammissibilità dell’appello in quanto non contenente specifiche critiche alla decisione impugnata, la Commissione Tributaria regionale accoglieva l’appello, respingendo la eccezione di inammissibilità e sottolineando che i documenti prodotti evidenziavano che il marito della contribuente faceva parte del nucleo familiare nel periodo oggetto di accertamento, con la conseguenza che l’avviso di accertamento era illegittimo in quanto non teneva conto dei redditi del coniuge convivente che evidenziavano una capacità di spesa familiare compatibile con il possesso dell’autovettura, di cui era intestataria la stessa contribuente e, prima di quest’ultima, il marito.

La Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

La contribuente resiste con controricorso e deposita memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando che il giudice di appello ha ritenuto ammissibile l’atto di appello, pur essendo questo del tutto carente di specifiche censure.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 1200 del 22/01/2016; n. 3064 del 29/2/2012; n. 7369 del 22/3/2017).

1.3. Nel caso di specie, come si evince dall’atto di appello ritrascritto dalla Agenzia delle Entrate, la contribuente ha richiamato tutte le circostanze di fatto e le argomentazioni giuridiche già fatte valere in primo grado ed ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, assolvendo in tal modo all’onere di specifica impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per “insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ponendo in rilievo che la motivazione risulta inadeguata ed è contraddetta dalle risultanze documentali.

In particolare, la Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: a) la G. nell’anno oggetto di accertamento aveva dichiarato di essere separata ed aveva continuato ad indicare lo status di separata anche nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi, nonostante la stessa asserisse che già a partire dal 2005 si fosse riconciliata con il marito, sicchè non poteva essere preso in considerazione il reddito di quest’ultimo; b) il certificato storico sulla composizione del nucleo familiare, prodotto dalla contribuente, riportava una data successiva alla notifica del questionario inviato dall’Ufficio, con la conseguenza che il documento non comprovava la cessazione dello status di separata a partire dal 4/8/2005; c) la contribuente sosteneva di avere prodotto unitamente al questionario un allegato indicante il reddito del marito, ma tale documentazione, come rilevato dalla Commissione Tributaria provinciale, non risultava prodotta agli atti, sicchè non poteva ritenersi provato il maggior reddito del coniuge.

3. Con il terzo motivo la Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 38, anche in combinato con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, eccependo che la Commissione Tributaria regionale non ha fatto corretto uso dei principi che disciplinano la prova contraria in materia di accertamento sintetico.

3.1. Il secondo ed il terzo motivo sono fondati.

3.2. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello per cui “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè questi restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cass. n. 9539 del 19/4/2013).

Si è anche affermato che la disponibilità di beni indicati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie “ratione temporis”, costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributiva” (Cass. n. 16284 del 23/7/2007).

Conseguentemente il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

4. Nel caso in esame la sentenza impugnata, annullando l’avviso di accertamento sulla base della semplice allegazione che i redditi del marito erano di molto superiori a quelli della moglie, pur in presenza di specifica contestazione da parte dell’Ufficio ed in assenza di prova documentale dell’effettivo sostenimento da parte del coniuge delle spese di acquisto e di gestione della autovettura, non si è attenuta ai principi dettati da questa Corte in materia di onere probatorio gravante sul contribuente sopra richiamati.

4. In conclusione, devono essere accolti il secondo ed il terzo motivo e deve invece essere rigettato il primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Piemonte, in diversa composizione, che, oltre a fare applicazione dei principi di diritto in base ai quali sono stati accolti i due motivi di censura, provvederà anche a liquidare le spese processuali relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il secondo ed il terzo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di legittimità, alla Commissione Tributaria del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, Camera di Consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018

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