Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8933 del 05/05/2015
Civile Sent. Sez. L Num. 8933 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI
SENTENZA
sul ricorso 11721-2009 proposto da:
ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIANA C.F.
06363391001, in persona del Assessore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –
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contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. 5 DI MESSINA C.F.
01919340834, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
Data pubblicazione: 05/05/2015
DELLE MILIZIE N. 138, presso lo studio dell’avvocato
MAGGIULLI MARINA, rappresentata e difesa dall’avvocato
EUGENIO PASSALACQUA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè contro
– intimata –
avverso la sentenza n. 300/2008 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 18/03/2008 R.G.N. 1816/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal
ftSiC(Ottte
Dott. LUIGI
MACIOCE;
udito l’Avvocato DONATO TOMA per delega verbale
PASSALACQUA EUGENIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso per tardività.
BARBERA ANNA MARIA nato a MISTRETTA il 17/02/1920;
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R.G_
11721/2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Barbera Anna Maria propose innanzi al Tribunale di Mistretta, in
dissenso dalla valutazione tecnica negativa della Commissione medica
ex art. 1 legge 295 del 1990 ed in contraddittorio con l’Assessorato alla
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Sanità della regione siciliana e della AUSL 5 di Messina, azione per il
riconoscimento della situazione di grave handicap di cui alla legge 104
del 1992.
confronti dei due convenuti.
Appellò l’Assessorato conclamando la carenza
di
propria
legittimazione passiva, essa appartenendo solo alla AUSL della quale la
Commissione Tecnica, fonte del contestato giudizio, era organo e non
già alla Regione, della quale nessuna prestazione era invocata.
La Corte di Messina con sentenza pubblicata il 18.03.2008 ha
rigettato l’appello osservando che la Regione era competente ad
erogare in favore delle persone gravate da handicap prestazioni di
assistenza come del resto previsto dalla legge regionale n. 68 del
1981.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
l’Assessorato con atto del 4.05.2009 – resistito da controricorso della
AUSL 5 di Messina – articolato su tre motivi. Nessuna difesa è stata
svolta da Anna Maria Barbera.
Alla fissata udienza il requirente P.G. ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, per sua tardività
Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma
semplificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che l’esame dei motivi del ricorso
dell’Assessorato è reso superfluo dalla evidente inammissibilità del
ricorso stesso (declaratoria, come dianzi cennato, invocata dal P.G.
requirente).
La sentenza della Corte di Messina è stata pubblicata il 18.03.2008.
..
Il ricorso di Assessorato risulta richiesto di notifica il 4.05.2009 e
..,
Il Tribunale con sentenza 28.05.2003 accolse la domanda nei
quindi ben oltre il termine di un anno applicabile alla stregua del
disposto vigente al 18.03.2008 dell’art. 327 comma 1 c.p.c. (non
operando ratione temporis la dimidiazione di cui all’art. 46 c. 17 legge
69 del 2009) neanche ipotizzabile essendo la sospensione del termine
nel periodo feriale (come parrebbe aver opinato parte ricorrente)
trattandosi di ricorso in controversia richiamata dall’art. 3 legge 742
del 1969.
Alla declaratoria di inammissibilità derivante dalla detta tardività
spese del giudizio di legittimità in favore della AUSL. Nulla è a
provvedere a beneficio della Barbera, che non ha svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese tra ricorrente ed
intimata Barbera. Condanna il ricorrente Assessorato alla refusione
delle spese in favore della AUSL 5 di Messina che determina in € 2.500
per compensi ed in € 100 per esborsi, oltre al 15% di spese generali ed
agli accessori di legge.
Così deciso nella c.d.c. della Sezione Lavoro il 19.02i015.
consegue la condanna dell’Assessorato ricorrente alla refusione delle