Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8932 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA – (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

DELL’ERBA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE DONNO ORONZO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

7/07/09, depositata il 26/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 7.7/26.9.2009 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 276/2006, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e C.A. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato il 12.7.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con cinque motivi.

Resiste con controricorso C.A..

La società ricorrente ha depositato memoria.

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1 e 2, nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse erroneamente disatteso l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, nonostante il comportamento di inerzia manifestato dal lavoratore successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

2. Con il secondo e terzo motivo la società ricorrente, lamentando vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), rileva che la corte territoriale aveva erroneamente dichiarato l’illegittimità del termine sebbene la norma contrattuale configurasse quale causa di per sè giustificativa la concomitanza, in senso temporale, dell’assunzione con il periodo di ferie estive del personale di ruolo e, comunque, dovesse ritenersi notorio che in tale periodo dell’anno si verifica una oggettiva situazione di carenza di organico;

3. Con il quarto e quinto motivo, infine, la società ricorrente prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099, 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione con riferimento al capo della decisione che aveva riconosciuto il diritto dell’intimato alle retribuzioni pur in difetto di rituale atto di costituzione in mora ed in violazione dei principi sulla corrispettività delle prestazioni.

4. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente fondati alla luce dei precedenti consolidati di questa Suprema Corte.

Decidendo (cfr. ad es., Cass. 2 marzo 2007 n. 4933) su fattispecie analoghe a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre), si è reiteratamente affermata l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva.

Si è rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Giova soggiungere che altre decisioni di questa Corte (cfr. ad es.

Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale, hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Così come (cfr. Cass. 28-3-2008 n. 8122) si è confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale …

l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.A. nei confronti delle Poste Italiane.

7. Sussistono giusti motivi, in considerazione della molteplicità degli indirizzi interpretativi che si sono formati nella materia, per compensare le spese della fase di merito, seguendo quelle del giudizio di legittimità la regola della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.A. nei confronti delle Poste Italiane; compensa le spese della fase di merito e condanna il resistente al rimborso in favore della società ricorrente di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA