Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8932 del 05/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8932 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 10427-2013 proposto da:
RIMI FRANCESCA c.f. RMIFNC25R43A176N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo
studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BALSAMO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

817

I.N.P.S.

SOCIALE

C.F.

ISTITUTO

NAZIONALE

80078750587,

rappresentante pro tempore,

in

DELLA

persona

PREVIDENZA
del

legale

elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 05/05/2015

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

controricorrente

depositata il 19/10/2012 R.G.N. 511/2011 R.G.N.
511/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRAPANI,

•-••

•••■■■.

Mie•– –

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R. Gen. IV. 10427/2013
Udienza 17/2/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesca Rimi proponeva ricorso ex art. 445 bis c.p.c. al fine
dell’accertamento del proprio stato sanitario per l’ottenimento dell’indennità di
accompagnamento. Il giudice del lavoro di Trapani fissava l’udienza per la
comparizione delle parti e la discussione del ricorso, alla quale però nessuna

di non avere interesse alla prosecuzione, dichiarava con ordinanza l’estinzione
del giudizio. Francesca Rimi depositava successivamente un nuovo ricorso ex
articolo 445 bis c.p.c., che veniva dichiarato inammissibile per l’intervenuta
maturazione del termine di decadenza semestrale di cui all’articolo 42 comma 3
del DI numero 269 del 2003, decorrente dalla comunicazione del verbale di
accertamento medico-legale del 9 novembre 2001.
Avverso la prima ordinanza di estinzione Francesca Rimi propone ricorso
straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione, affidato ad un
unico articolato motivo, cui resiste I’lnps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso Francesca Rimi deduce la nullità della
pronuncia per omessa osservanza delle forme di cui all’articolo 181,comma uno,
c.p.c.
Sostiene che dall’ esclusione della natura cautelare del procedimento di
accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’articolo 445 bis c.p.c.
deriverebbe che la mancata comparizione delle parti alla prima udienza trova
disciplina del disposto di cui all’articolo 181 comma uno c.p.c., disposizione
che viene ritenuta applicabile anche al processo del lavoro, previdenziale ed
assistenziale.
2. Il ricorso, come sostenuto dalla difesa dell’istituto controricorrente, è
inammissibile.
3. Per il suo esame, è necessario premettere che l’art. 445 bis c.p.c.,
introdotto con il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 convertito in L. n. 111 del 2011,
prevede, per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti nelle
controversie “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
la Ghinoy, estenso re
3

delle parti compariva. Il Tribunale, rilevato che la ricorrente aveva dimostrato

1.1

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R. Gen. N. 10427/2013
Udienza 17/2/2015

handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità,
disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222” che il ricorrente debba
proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica “preventiva”
delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta.
L’espletamento di questo accertamento tecnico preventivo è condizione di

Si apre quindi un procedimento, obbligatorio, che segue le regole di cui
all’art. 696 bis c.p.c. in quanto compatibili ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10,
comma 6 bis convertito in L. n. 248 del 2005, inerenti l’accertamento peritale.
Introdotto il procedimento, viene dato incarico ad un consulente medico, le cui
conclusioni sono comunicate alle parti, con l’invito a dichiarare se intendono
muovere contestazioni. A questo punto si aprono secondo le previsioni del
quinto e sesto comma della disposizione, in via alternativa, i seguenti casi: in
assenza di contestazione, il giudice omologa l’accertamento del requisito
sanitario, emettendo un decreto “non impugnabile ne’ modificabile”. In caso
contrario, si apre un procedimento contenzioso presso lo stesso giudice innanzi
al quale si è svolto l’a.t.p.o.
4. La soluzione della presente causa impone di esaminare in primo luogo
la discussa questione dell’ ambito della cognizione demandato al procedimento
per a.t.p.o.
4.1. L’intervento attuato con l’introduzione dell’ art. 445 bis c.p.c.. ha
avuto il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione
amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei
processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il
legislatore ha così ritenuto che l’elemento sanitario nella maggior parte dei casi
assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicché l’anticipazione
di tale aspetto può sortire un effetto acceleratori° e deflativo del contenzioso.
4.2. La novella ha coronato la riforma realizzata con il D.L. n. 78 del
2009, conv. con modificazioni in L. 102 del 2009, che ha accentrato nell’lnps
la titolarità dell’accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in
Pa a Ghinoy, estensore

procedibilità della domanda diretta al riconoscimento delle prestazioni.

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R. Gen. N. 10427/2013
Udienza 17/2/2015

materia di invalidita’

civile, eccita’ civile, sordomutismo, handicap e

disabilita’, ed ha modificato con l’art. 20 comma 5, il comma 6° dell’art. 10 del
decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2
dicembre 2005 numero 248, eliminando l’obbligo di notifica degli atti
introduttivi dei giudizi all’Avvocatura dello Stato e la qualifica di litisconsorte

comma 3, lo stesso D.L. del 2009 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio
2010, le domande volte ad ottenere i benefici nelle materie sopra indicate,
complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita’
invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalita’ stabilite dall’ente
medesimo. L’Istituto trasmette quindi, in tempo reale e in via telematica, le
domande alle Aziende Sanitarie Locali per lo svolgimento della visita.
L’accertamento dei richiesti requisiti socio-economici avviene poi nel
momento che consegue all’eventuale esito positivo dell’accertamento sanitario.
L’invio del verbale di invalidità civile, cecità o sordità, attiverà infatti la
verifica amministrativa, dipendente dallo specifico beneficio richiesto.
4.3. Parallelamente, l’art. 445 bis c.p.c. ha individuato ipotesi di ricorso
alla procedura per a.t.p.o. (oltre a quelle espressamente nominate previste dalla
L.n. 222 del 1984) omogenee rispetto a quelle per le quali il procedimento di
accertamento sanitario è ormai attribuito integralmente alla competenza
dell’istituto previdenziale. Il richiamo all’art. 10 comma 6 – bis del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre (che è stato modificato dallo stesso D.L. 98/2001) 2eonferrna che
l’lnps ne è parte necessaria.
4.4. Tali considerazioni, unitamente al rilievo che l’accertamento
sanitario omologato con il decreto previsto dal comma 5 viene notificato agli
enti competenti, che, compiute le necessarie verifiche, provvedono al
pagamento della prestazione, avalla la soluzione già adottata da questa Corte
nelle sentenze n. 6010,6084 e 6085 del 2014, secondo la quale il procedimento
per a.t.p.o. ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa che si intende far valere, accertamento che, a mente del
Paola 9inoy, estensore

necessario del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, con l’art. 20

R. Gen. N. 10427/2013
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comma 5, in caso di mancata contestazione diviene immodificabile, ed è
opponibile agli enti competenti per il beneficio richiesto.
4.5. Occorre peraltro rilevare che costituisce principio condiviso e
consolidato di questa Corte quello secondo il quale non sono proponibili azioni
autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino

costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Sez. 6 L, ord. n. 2051 del 27/01/2011, Sez. 6 – L, ord. n. 2051 del 2011, Sez. 3, n.
5074 del 05/03/2007, Sez. U, n. 27187 del 20112/2006).
4.6. La premessa logica da cui muove tale conclusione — valorizzata dalle
Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata- è che la tutela giurisdizionale è
tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). I fatti possono
essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in
giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali
e predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal
diritto che l’interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per
urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220
c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di
falso). Non sono ritenute quindi proponibili azioni autonome di mero
accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano
elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può
costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica
del diritto azionato, e cioè nella sua interezza.
4.7. In applicazione di tali principi, è stata esclusa, dopo l’ entrata in
vigore del D.Igs. 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 130 ha trasferito ad un
apposito fondo presso l’Inps la funzione di erogazione di pensioni, assegni e
indennità spettanti agli invalidi civili, l’ammissibilità dell’azione di mero
accertamento dello stato di invalidità civile (Cass. n. 1035 del 2015, n. 6731
del 2014).
4.8. Si impone quindi anche nell’esame della portata della novella del
2011 una soluzione che tenga conto della volontà deflativa ed acceleratoria
Paol 1»noy, estensore
6

solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può

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perseguita dal legislatore, impedendo tuttavia che l’accertamento del requisito
sanitario si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto
sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il
primo comma dell’art. 445 bis, laddove individua la legittimazione attiva in
capo a “chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei
valere”.
4.9. Occorre quindi concludersi che con la novella del 2011 il legislatore,
intervenendo anche sulla materia regolata dall’art. 147 disp. att. c.p.e., ha
introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento

giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato
all’adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale
o assistenziale, che dev’essere indicata nel ricorso. Tale accertamento, qualora
divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante anche nei
confronti del soggetto competente per l’erogazione, che, ai sensi del comma 5
dell’art. 445 bis c.p.c., dovrà limitarsi all’accertamento dei requisiti giuridicoeconomici.
4.10. Non di meno l’ammissibilità dell’a.t.p. presuppone — come
proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) — che l’accertamento medicolegale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o
assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi
che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia
ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti
corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di
un’eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve quindi affermarsi che 1′ ammissibilità dell’a.t.p.o. richiede
che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti
processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle
ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis
c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale
presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso

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la hinoy, estensore
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7

propri diritti” e laddove àncora l’accertamento sanitario alla “pretesa fatta

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giudiziario; ed inoltre il profilo dell’ interesse ad agire dovrà, dal giudice,
essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto
al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui
l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente
manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione
4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano,
sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi
ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura
descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso
inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su
situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del
2014), che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato.
5. In assenza di contestazioni, viene poi emesso il decreto di omologa,
che viene espressamente definito non impugnabile giacché il rimedio concesso
a chi intenda precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si colloca
esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” dell’ omologa e nel
termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In
assenza di contestazioni, si chiude quindi definitivamente la fase
dell’accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Il
che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire un
rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, nel momento anteriore
ad essa, quando le era consentito di farlo, non ha contestato la possibilità di
ratificare le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda.
5.1. Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi che la dichiarazione
di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del
decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le
conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati
oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso,
relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione così come

u.)

sopra delineati; in mancanza di contestazioni, l’ accertamento sanitario
Paol Ghinoy, estensore
.,……

8

previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p..

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ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente
contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 della
Costituzione.
5.2. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u.,
ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l’accertamento

dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui,
a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione.
5.3. 1 possibili dubbi di costituzionalità del sistema così delineato, con
riferimento agli arti. artt. 3, 24, 38 e 111 della Costituzione, sono stati già
affrontati e superati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 2014.
Con riferimento in particolare alla previsione di un termine perentorio per
l’instaurazione del giudizio di merito, che qui rileva, la Consulta ha rilevato
che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla
parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole
durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti
rimessi esclusivamente al legislatore (ordinanze n. 305 del 2001 e n. 855 del
1988). 1-la aggiunto che “la prefissione di termini, con effetti di decadenza o di
preclusione, è compatibile con l’art. 24 Cost., purché i termini stessi siano
congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la
tutela delle proprie ragioni (sentenza n. 106 del 1973 citata). La lesione del
diritto alla tutela giurisdizionale si ha solo quando la irrazionale brevità del
termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio”.
5.4. I sospetti di compatibilità costituzionale sono stati dichiarati
infondati dalla Consulta proprio muovendo dalla struttura del ricorso per a.t.p.
come sopra delineata, osservando che “il termine perentorio di trenta giorni per
il deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 445-bis, sesto comma, cod. proc. civ.,
risulta congruo, anche considerando che decorre dal deposito in cancelleria
della dichiarazione di dissenso della parte medesima. Esso non è tale da
rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni,
tenendo, altresì, conto che già il ricorso, con il quale si propone l’istanza di
Paol
j?f,i
Ghinoy, estensore
9

medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte

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accertamento tecnico preventivo, contiene tutti gli elementi propri di un ricorso
giurisdizionale, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., o, quanto meno,
l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è
preordinata (art. 693 cod. proc. civ.) e, quindi, indica il diritto di cui il
ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata la detta

istanza. Pertanto, il termine indicato contempera le esigenze di tutela del diritto
di difesa con quelle di garantire una ragionevole durata del processo. Da ciò
consegue anche la ragionevolezza della previsione in ordine alla necessaria
specificazione nel detto termine, a pena di inammissibilità del ricorso, dei
motivi della contestazione”.
6. Occorre quindi esaminare il caso, che qui ricorre, in cui il giudice
dell’a.t.p.o. abbia dichiarato, all’esito dell’esame sommario sopra individuato,
l’inammissibilità del ricorso.
6.1. Questa Corte con la sentenza n. 5338 del 2014 ha affrontato una
fattispecie analoga a quella in esame, nella quale il ricorso ex art. 111 della
Costituzione era stato proposto avverso un’ ordinanza di inammissibilità
dell’a.t.p.o., dichiarata dal Tribunale per l’ intervenuta decadenza semestrale ex
art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003. Nella
motivazione ha premesso che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi
dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi
in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano
carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su
situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n.
1245/2004; Cass., nn. 12115/2006; 15949/2011). Ha quindi rilevato che
l’ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo
non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura
sostanziale, stante la possibilità per l’interessato di promuovere il ricorso nel
merito.
6.2. A tale soluzione occorre dare continuità, dovendosi quindi escludere
la ricorribilità ex art. 111 Cost. dell’ordinanza di inammissibilità, in difetto dei
relativi presupposti.
Paol hinoy, estensore

Io

i

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6.3. Si deve però precisare che la finalità accelaratoria e deflativa
perseguita con l’introduzione del procedimento in questione impone di ritenere
che la pronuncia che, all’esito della rituale instaurazione del contraddittorio,
concluda il giudizio per a.t.p.o. in rito, senza il seguito previsto dall’art. 445 bis
c.p.c., soddisfi comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità

sommario già giunto a conclusione. In quella sede dovrà pertanto procedersi
secondo le forme ordinarie anche all’accertamento delle condizioni sanitarie,
ove richiesto, senza alcun rilievo di improcedibilità.
7. Segue coerente l’inammissibilità del ricorso.
8. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. , che
deve ritenersi applicabile in quanto il ricorso con cui si propone la richiesta di
a.t.p.o. introduce un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie,
strumentale e preordinato all’adozione di un provvedimento di attribuzione di
una prestazione assistenziale o previdenziale.
9. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31.1.2013) di
entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il cui art. 1, comma 17, ha
integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1
quater, del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è
respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1 bis. 11 giudice dà atto nel provvedimento
della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso
inammissibile, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1

quater,

del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
Paot hinoy,

estensore

Il

prevista dal secondo comma della disposizione, essendo il procedimento

R. Gen. N. 10427/2013
Udienza 17/2/2015

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 17.2.2015

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