Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8931 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 28892/2008 proposto da:
G.A., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GREGORIO VII n. 466, presso lo studio dell’avvocato FLOCCO Marina,
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
SGC SRL (già SpA) SOCIETA’ GESTIONE CREDITI in persona
dell’Amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO
MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato LOY Gianluigi, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente –
e contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 23212/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 27/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati osserva:
1. Il tribunale di Roma, con sentenza n. 23212/2007, depositata il 27.11.2007, rigettava l’opposizione avverso il provvedimento di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di conversione, proposta da B.F. e G.A. nei confronti della SGC Gestione Crediti s.p.a., procuratrice della Banca Nazionale del Lavoro.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli opponenti.
Resiste con controricorso l’intimata.
2.1. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non risultano formulati i quesiti di diritto”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non sono superati dalla memoria della parte ricorrente;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; Che le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010