Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8930 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CASEIFICIO LE DELIZIE SRL in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PLACANICA FEDERICO, giusta

procura speciale ad litem a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati CATAURO EZIO, GIUSEPPE GUGLIEMOTTI, giusta mandato a margine

dello scritto difensivo;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 1458/07 del Tribunale di SALERNO –

SEZIONE DISTACCATA DI EBOLI, depositata il 03/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 14.2.2007 A.S. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli la società Caseificio Le Delizie srl chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti a seguito di un sinistro verificatosi l’8.6.2003 nel mentre conduceva un’autocisterna di proprietà della società medesima.

Nel corso del giudizio si costituiva la società Caseificio Le Delizie la quale, fra l’altro, eccepiva l’incompetenza funzionale del giudice adito.

Con ordinanza emessa all’udienza del 3.3.2010 il G.U. si riservava di decidere sull’eccezione proposta unitamente al merito, osservando, altresì, che, “salva ogni ulteriore valutazione”, la stessa appariva prima facie inammissibile, perchè intempestiva ed in quanto relativa ad una questione non di competenza in senso tecnico, ma di distribuzione di affari fra sede centrale e sede distaccata. Avverso tale ordinanza propone regolamento di competenza la Società Caseificio Le Delizie, chiedendo di affermarsi l’incompetenza del Tribunale civile di Salerno-sezione distaccata di Eboli e di riconoscersi, invece, la competenza del Tribunale del lavoro di Salerno.

Ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. A.S..

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce insegnamento costante di questa Suprema Corte (con riferimento al testo previgente dell’art. 42 c.p.c., applicabile anche nel caso in esame ratione temporis) che l’ordinanza con la quale il giudice riserva la decisione sull’eccezione di incompetenza territoriale unitamente al merito ha natura ordinatoria e non integra una pronuncia implicita sulla competenza, trattandosi di provvedimento modificabile e, comunque, non idoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza, neppure quando contenga una delibazione della fondatezza della relativa questione, di talchè il regolamento di competenza avverso tale provvedimento deve ritenersi inammissibile (v. ad es. Cass. n. 1651/2005; Cass. n. 12949/2002;

Cass. n. 3458/2002).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla società Caseificio Le Delizie srl e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA