Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8930 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28178/2008 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLITUNNO

51, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE Andrea, che lo rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, AEROPORTI ROMA SPA (Sede Operativa – Scalo

Merci);

– intimati –

avverso la sentenza n. 13570/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

10.10.07, depositata il 19/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Andrea Martire che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. A.D. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 13570/2008 La sentenza è stata depositata il 19.3.2008.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Ministero della Salute ed Aeroporti di Roma, s.p.a..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339 c.p.c., comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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