Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 893 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10006-2020 proposto da:

U.B., elettivamente domiciliato presso l’avv. SIMONA

MAGGIOLINI che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 7028/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato l’11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso depositato il 9.5.18, U.B., cittadino della Nigeria, propose ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria che il Tribunale di Bologna ha rigettato, con decreto dell’11.2.2020, osservando che: il racconto reso dal ricorrente innanzi alla Commissione e al Tribunale era generico e non credibile in ordine all’asserita appartenenza ad un gruppo di separatisti per il Biafra, dichiarato terroristico dal governo federale della Nigeria (essendo risultate errate anche le informazioni rese sul capo di tale organizzazione); tale inattendibilità del ricorrente induceva ad escludere i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, di cui alle fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b); era da escludere anche la fattispecie di cui al suddetto art. 14, lett. c) poichè dall’esame delle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza; non era infine riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità, pur considerando il periodo di permanenza in Libia, come riferito dall’istante.

U.B. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 16 direttiva UE n. 32/13, art. 2729 c.c., L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 24 e 111 Cost., avendo il Tribunale ritenuto non credibile il ricorrente, pur avendolo sentito due volte, senza però porlo in condizioni di chiarire le ritenute discrepanze di quanto dichiarato.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 6,13 Convenzione EDU, 47 Carta dir. f. UE, 46 Dir. n. 32/13, 24 e art. 111 Cost., per aver il giudice omesso l’esame completo degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie, e per non aver consentito al ricorrente di chiarire le sue dichiarazioni alla luce delle informazioni che il Tribunale ha assunto dalle COI.

Va osservato che, in data 14.10.2020, il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, essendo venuto meno l’interesse ad agire a seguito d’istanza presentata a norma del D.L. n. 34 del 2020, art. 103; pertanto il giudizio va dichiarato estinto.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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