Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8929 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A.M. (OMISSIS), ricorrente che non ha

depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZIMI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3737/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 20/7/2009 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale di Napoli che rigettava la domanda proposta da B.A.M. per far accertare la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra la stessa e le Poste Italiane relativamente al periodo (OMISSIS) ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la B..

Resistono con controricorso le Poste Italiane.

Il ricorso è improcedibile, non avendo la ricorrente provveduto a depositarlo nella cancelleria della Corte, per come prescritto dall’art. 369 c.p.c. (v. certificazione del 29.3.2010).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1000,00 per onorari di avvocato, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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