Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8929 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27380/2008 proposto da:
SIEFIC CALCESTRUZZI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 1, presso
lo studio dell’avvocato FORTE Lucilla, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SONIA DE TOMA, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5699/2008 del GIUDICE DI PACE di GENOVA del
20.6.08, depositata il 26/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. Siefic calcestruzzi s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Genova n. 5699/2008.
La sentenza è stata depositata il 26.6.2008.
Non ha svolto attività difensiva B.R..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339 c.p.c., comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
Nulla per le spese.
PQM
Visto l’art. 375 c.p.c.;
dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010