Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8929 del 05/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8929 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 7813-2013 proposto da:
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (già SANPAOLO IMI S.P.A.) C.F.
00799960158, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
FURIO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende
2015
769

unitamente all’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

LANDI GIUSEPPE C.F. LNDGPP30A21A577R, elettivamente

Data pubblicazione: 05/05/2015

domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 42, presso lo studio
degli avvocati PEPPINO LONETTI e ROSSELLA LONETTI, che
lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 658/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato TARTAGLIA FURIO;
udito l’Avvocato LONETTI ROSSELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 22/03/2012 R.G.N. 1441/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22 marzo 2012, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello di San Paolo Imi
s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento della somma
di € 3.256,37 oltre accessori, in favore di Giuseppe Landi (ex dipendente in pensione di

polizza sanitaria stipulata dall’incorporata con Assitalia, estesa agli ex dipendenti in
quiescenza assunti fino al 30 settembre 1989, salvo non alimentarla più dall’I gennaio 1997
con pagamento del premio integrale per le spese dell’ex dipendente e parziale per quelle dei
suoi familiari, provvedendo ad una corresponsione una tantum determinata unilateralmente) a
titolo risarcitorio per mancato pagamento del premio della suddetta polizza, sulla premessa
dell’accertamento dell’obbligo di San Paolo Imi di tener ferma la copertura sanitaria alle
condizioni previste alla data di pensionamento con giudicato del(l’allora) Pretore del Lavoro
di Torino.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva l’inadempimento della banca
all’obbligo accertato a suo carico dal Pretore torinese, non avendone provato la dipendenza, ai
sensi degli artt. 1218 e 1381 c.c., dal fatto a sé non imputabile della terza assicuratrice
(asseritamente rifiutatasi al rinnovo della polizza e neppure deducibile, in quanto coperto dal
giudicato suddetto, in quel giudizio dovendo essere dedotto), neppure avendo dimostrato la
propria assenza di colpa ed in ogni caso eventualmente precluso l’adempimento in forma
specifica e non per equivalente; infondate, infine, le censure di mancata qualificazione
dell’adesione alla nuova polizza in termini di rinuncia e di errata liquidazione della somma dal
Tribunale, correttamente comprensiva anche delle spese dei familiari, secondo la statuizione
del Pretore del Lavoro di Torino ed inammissibile, siccome nuova, quella di inclusione, sotto
il profilo risarcitorio, del premio versato in favore del coniuge.
Con atto notificato il 18 marzo 2013, Intesa Sanpaolo s.p.a. ricorre per cassazione con cinque
motivi, cui resiste Giuseppe Landi con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Crediop, incorporata dalla suddetta banca, impegnatasi a conservare i diritti relativi alla

Con il primo motivo, la banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., in riferimento agli artt. 2909 e 1381 c .c. e insufficiente motivazione, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per la negazione della prova del fatto decisivo del rifiuto
di Assitalia al rinnovo della polizza ex Crediop sulla base del giudicato del Pretore del Lavoro
di Torino sull’an, tuttavia limitato all’accertamento dell’obbligo del suo mantenimento, senza

del terzo, cui la ricorrente non è stata ammessa, nonostante le istanze istruttorie
tempestivamente dedotte: così ridondando la loro mancata ammissione nel vizio di
motivazione, determinante per il nesso di causalità della diligenza della banca con l’esclusione
di una condanna risarcitoria (erogato a Landi l’indennizzo ai sensi dell’art. 1381 c.c., accettato
senza riserve).
Con il secondo, la banca deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., sul fatto controverso e decisivo del mancato accertamento dell’esistenza e entità
del danno patito dall’ex dipendente pensionato e del nesso di causalità, non potendo tali
elementi, oggetto dell’odierno giudizio, essere automaticamente tratti dal giudicato pretorile
sull’an, riguardante il solo inadempimento della banca.
Con il terzo, la banca deduce omessa violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c., in
riferimento all’art. 1218 c.c. e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per mancata distinzione tra indennizzo, corrisposto ai sensi dell’art.
1381 c.c. a tutti gli ex dipendenti Crediop ed al quale è tenuto il promittente il fatto del terzo,
che si sia attivato con diligenza e risarcimento del danno, invece spettante qualora il predetto a
ciò non si sia attenuto: nell’onere probatorio del danneggiato quanto a concreta esistenza ed
entità.
Con il quarto, la banca deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2113, secondo comma,
anche in riferimento all’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per
omessa valutazione dell’espressione dall’ex dipendente, con l’accettazione senza riserve
dell’indennizzo erogato, della volontà di sostituzione del precedente trattamento assicurativo
con il nuovo, oggetto della scheda di adesione sottoscritta, integrante rinuncia non impugnata’
a norma dell’art. 2113, secondo comma c.c.
Con il quinto, la banca deduce omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
5 c.p.c., sulla liquidazione delle spese anche per la copertura assicurativa della consorte

altra pronuncia sulle pretese risarcitorie; neppure preclusivo della prova del comportamento

dell’ex dipendente pensionato, non stabilita dal giudicato del Pretore del Lavoro di Torino,
relativo ai soli ricorrenti ex dipendenti, né altrimenti giustificata.
Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento
agli artt. 2909 e 1381 c .c. e insufficiente motivazione, per la negazione della prova del fatto
decisivo del rifiuto di Assitalia al rinnovo della polizza ex Crediop dal giudicato del Pretore

Esso è, infatti, inammissibile sotto il profilo del vizio di violazione di legge, in quanto
inconfigurabile siccome soltanto enunciato, ma non integrato nei requisiti suoi propri di
erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di
legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza
impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass.
31 maggio 2006, n. 12984).
Ed è infondato sotto il profilo del vizio di motivazione, per la corretta argomentazione della
sentenza in ordine alla mancata prova della diligenza della banca (a pg. 4 della sentenza),
insindacabile nell’odierna sede di legittimità, avendo dovuto il fatto del terzo essere piuttosto
dedotto nel giudizio davanti al Pretore del Lavoro di Torino (con accertamento ormai coperto
da giudicato) e risultando comunque inidonee al riguardo le istanze istruttorie trascritte, intese
alla dimostrazione dell’inesistenza di un inadempimento della banca invece già accertato con
il predetto giudicato, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25876;
Cass. 7 giugno 2013, n. 14474; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1414).
Il secondo motivo, relativo a vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo del mancato
accertamento dell’esistenza e entità del danno patito dall’ex dipendente pensionato e del nesso
di causalità, è infondato.
Accertato, infatti, con sentenza passata in giudicato l’obbligo della banca di mantenere, in
favore dell’ex dipendente e dei familiari, l’assistenza sanitaria ed incontestato il suo
inadempimento all’obbligo, senza dimostrazione della sua dipendenza dal fatto del terzo, la
condanna risarcitoria segue naturalmente, in dipendenza della causale degli esborsi,
esattamente determinata (Cass. 7 giugno 2013, n. 14474).

del Lavoro di Torino sull’an, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1381 c.c., in riferimento
all’art. 1218 c.c. e insufficiente motivazione, per mancata distinzione tra indennizzo,
corrisposto ai sensi dell’art. 1381 c.c. e risarcimento del danno, è inammissibile.
La censura è irrilevante, per ininfluenza della distinzione posta, avendo la Corte territoriale
escluso la spettanza di un indennizzo, sulla base del citato giudicato del Pretore del Lavoro di

l’impossibilità di adempiere per il fatto del terzo (Cass. 10 ottobre 2013, n. 22411).
Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2113, secondo comma,
anche in riferimento all’art. 2909 c.c., per omessa valutazione dell’espressione dall’ex
dipendente, con l’accettazione senza riserve del’ indennizzo erogato, della volontà di
sostituzione del precedente trattamento assicurativo con il nuovo, oggetto della scheda di
adesione sottoscritta, integrante rinuncia non impugnata a norma dell’art. 2113, secondo
comma c.c., è infondato.
La questione non può essere dedotta in quanto coperta dal giudicato torinese, di accertamento
dell’obbligo della banca di tener ferma la copertura sanitaria alle condizioni previste alla data
di pensionamento (Cass. 9 dicembre 2014, n. 25876; Cass. 7 giugno 2013, n. 14474; Cass. 31
gennaio 2012, n. 1414).
Il quinto, relativo ad omessa motivazione sulla liquidazione delle spese anche per la copertura
assicurativa della consorte dell’ex dipendente pensionato, è infondato.
La banca incorporante è infatti tenuta anche al pagamento delle suddette spese, in quanto
obbligo incluso nelle mantenute condizioni di polizza, secondo quanto accertato in base al
giudicato del Pretore di Torino.
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la
regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al
difensore antistatario secondo la sua richiesta in memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la banca alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese
del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e E 2.500,00 per compenso professionale,

Torino, che copre il dedotto e il deducibile, non essendo stata in quel giudizio eccepita

•■

oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al
difensore antistatario.
Ai sensi dell’alt 13, comma lquater d.p.r. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nonna dell’art. 13,

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015

Il Presid te

comma lbis d.p.r. cit.

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