Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8926 del 19/04/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/04/2011), n.8926
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PICCHI MARCO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PREDEN SERGIO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello
generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RASPANTI RITA, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1636/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE
dell’11/12/09, depositata il 22/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato Pulii Clementina, delega avvocato Alessandro Riccio,
difensore del controricorrente (INPS), che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che ha
concluso per la manifesta fondatezza.
Fatto
OSSERVA
1. con sentenza dell’11 – 22.12.2009 la Corte d’Appello di Firenze, accogliendo il gravame proposto dall’Inps, ha ritenuto l’intervenuta decadenza sostanziale D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, in relazione alla domanda proposta da R.S. per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto;
2. R.S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo; hanno resistito con distinti controricorsi l’Inps e l’Inail;
3. sotto un primo profilo il ricorrente sostiene che nella fattispecie non sarebbe applicabile la ridetta decadenza sostanziale, essendo la domanda diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica; la censura è manifestamente infondata poichè, come già osservato da un precedente arresto di questa Corte in un’analoga controversia (cfr, Cass., n. 12685/2008), nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza;
per analoghe ragioni è altresì manifestamente infondato l’altro profilo di censura, relativo all’operatività della decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi (anche in disparte dal rilievo che, secondo quanto dedotto, al momento della presentazione del ricorso giudiziario il ricorrente non era ancora andato in pensione);
manifestamente infondato è anche l’ulteriore profilo di censura relativo alla pretesa valorizzazione – negata dalla Corte territoriale – di una successiva domanda, posteriore alla già maturatasi decadenza, diretta ad ottenere il beneficio de quo, la funzione della decadenza sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 1.000,00 (mille) per onorari ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011