Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8926 del 12/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 8926 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2392-2008 proposto da:
MANCINI DANIELA, domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO
117, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TONELLO
ALDO E MANNA ANNARITA, rappresentata e difesa
dall’avvocato PALMA DOMENICO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
808

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE,

in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’avvocato AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 12/04/2013

- controri corrente nonchè contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

SOCIALE;
– intimato –

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARINUZZI DARIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura notarile in atti;
– resistente con procura sul ricorso 5290-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, giusta
delega in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 97095380586,

nonchè contro

MANCINI DANIELA, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1221/2006 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 27/09/2007 R.G.N. 414/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

IANNIELLO;
udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega MARITATO
LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Daniela Mancini, dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da questo assunta a seguito della soppressione, disposta dal 1° maggio
1993 dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, dell’Agenzia per la promozione e
sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), dalla quale in precedenza dipendeva,

condo quanto previsto dall’art. 14-bis del D. Lgs. 3 aprile 1993 n. 96, come introdotto dalla legge 7 aprile 1995 n. 104, che aveva convertito il D.L. 8 febbraio 1995 n. 32, facendo altresì salvi gli effetti prodotti da precedenti decreti
legge decaduti, a partire, per quanto qui interessa, da quello del 10 giugno
1994 n. 355 — la restituzione dei contributi non utilizzabili per la costituzione
della riserva matematica in sede di ricongiunzione presso l’INPDAP dei servizi prestati con iscrizione presso l’INPS, chiedendo pertanto la condanna
dell’INPS, dell’INPDAI e del Ministero, ognuno per le rispettive competenze
e responsabilità a pagarle la somma di € 80.468,46, con gli accessori di legge.
Riformando la decisione di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila,
con sentenza depositata il 27 settembre 2007 e notificata il 6 novembre successivo, ha respinto le domande.
In particolare, la Corte territoriale, respinto il motivo di appello che aveva ribadito l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO, ha ritenuto che
la legge attribuirebbe, con l’art. 14-bis citato, il diritto vantato dalla ricorrente
unicamente agli ex dipendenti Agensud transitati presso una Amministrazione
pubblica, ma cessati dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima
dell’entrata in vigore del citato decreto legge n. 32 del 1995 (9 febbraio 1995),
che non avessero optato entro il 31 luglio 1994 per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza.
Per la cassazione di tale sentenza Daniela Mancini propone ora ricorso,
notificato in data 7-11 gennaio 2008 e affidato a due articolati motivi.

i

aveva promosso un giudizio avanti al Tribunale di L’Aquila per ottenere — se-

L’INPS si difende con rituale controricorso, proponendo altresì ricorso
incidentale.
Anche il Ministero delle infrastrutture si è ritualmente costituito in questa sede con controricorso, mentre l’INPDAP ha depositato un procura speciale al proprio difensore.

1 — I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti a norma dell’art.
335 c.p.c., investendo un’unica sentenza.
2.1 – Col primo motivo di ricorso Daniela Mancini lamenta l’omissione
di pronuncia o la carenza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare (o pronunciato implicitamente e quindi immotivatamente in
senso negativo) in ordine alla censura di mancata specificazione dei motivi
dell’appello principale dell’INPS e di quello incidentale delle altre amministrazioni, quanto alle eventuali carenze di motivazione della decisione di primo grado o alla illogicità delle argomentazioni in tale sede svolte.
2.2 – Col secondo motivo, la ricorrente deduce il vizio di motivazione e
la violazione dell’art. 14-bis D. Lgs. n. 96 del 1993 (così come introdotto dal
D.L. n. 355/1994 e successivi DD.LL sino al D.L. n. 32/1995, convertito nella
L. n. 104/1995), dell’art. 2033 c.c. (di cui l’art. 14-bis, quarto comma precitato
costituisce applicazione) e dell’art. 12 preleggi.
3 — Col ricorso incidentale l’INPS deduce il difetto di giurisdizione
dell’AGO, in ragione del fatto che, non investendo la controversia un distinto
ed autonomo rapporto assicurativo, ma avendo ad oggetto un’obbligazione di
natura sostanzialmente retributiva, inerente al rapporto di pubblico impiego
con l’ente di provenienza, essa apparterrebbe alla giurisdizione del G.A.
4 – Preliminarmente va respinto il ricorso incidentale, contenente la deduzione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per appartenere la
controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

In proposito, il primo presidente della Corte ha restituito, a norma
dell’art. 374, primo comma c.p.c., alla sezione lavoro gli atti relativi alla presente causa, inviatigli per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, in ragione del fatto che queste ultime si sono già pronunciate recentemente, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario, in una controversia analoga alla

cipio di diritto:
“Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione – regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione
previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro – presso altra
gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le
condizioni, è tenuta ad erogare, all’atto del collocamento a riposo, un’unica
pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato
a conoscere del diritto e della misura di quest’unica pensione; consegue che è
devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha per oggetto il trasferimento di contributi
versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato in funzione della loro destinazione proprio a quest’ultima gestione previdenziale, mentre spetta alla
giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, in quanto tale controversia non incide sul diritto a pensione”.
Poiché nel caso in esame, come in quello di cui alla predetta sentenza, la
domanda riguarda esclusivamente la restituzione dei contributi versati nel corso del rapporto di lavoro svoltosi presso l’Agensud, prima del passaggio alle
dipendenze del Ministero delle attività produttive, sul presupposto della asserita non inerenza di detti contributi, trasferiti dall’INPS all’INPDAP, alla pen3

presente (Cass. S.U. 23 aprile 2008 n. 10455) ed enunciando il seguente prin-

sione quale dipendente statale, va ribadita, in continuità con tale orientamento,
la giurisdizione del giudice ordinario.
5 — Il ricorso principale è peraltro infondato nel merito.
5.1 — Va anzitutto disatteso il primo motivo di ricorso.
Esso è argomentato unicamente col richiamo a principi sempre ribaditi

e con l’affermazione che gli appellanti non si sarebbero attenuti a tali principi,
per non aver dedotto carenze di motivazione o illogicità nel ragionamento del
giudice di primo grado. Tali censure vengono peraltro svolte senza riprodurre i
motivi di appello pretesamente carenti o almeno riassumerne il contenuto, così
violando a regola di autosufficienza e quindi di specificità del ricorso per cassazione.
In ogni caso, si rileva che la specificità o non di un motivo di appello si
misura con riferimento al capo della sentenza che pretende di impugnare, sicché quando la controversia, come nel caso in esame, riguardi esclusivamente
l’interpretazione di una norma di legge (i fatti essendo pacifici tra le parti),
non esiste un problema di vizi di motivazione (che attiene ad un giudizio della
sentenza sul fatto) da denunciare e il contrasto con la pronuncia impugnata
può ben esprimersi col ribadire e argomentare la diversa interpretazione della
norma di legge invocata.
5.2 – Va ricordato brevemente che, a seguito della soppressione
dell’AGENSUD dal 1° maggio 1993, il D. Lgs. 3 aprile 1993 n. 96, in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 488 del 1992, aveva altresì
stabilito, all’art. 14, la cessazione dei rapporti di lavoro col personale dipendente, con la data del 12 ottobre successivo e la possibilità per tale personale
di chiedere, entro il medesimo termine, l’assunzione presso varie Amministrazioni pubbliche, con l’assegnazione di una qualifica corrispondente a quelle
attribuita in precedenza, il collocamento in soprannumero nella posizione mi-

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dalla giurisprudenza in ordine alla necessaria specificità dei motivi di appello

ziale della nuova qualifica e un trattamento economico che tenesse conto
dell’anzianità pregressa.
Era poi succeduta, nella materia, l’emanazione di una serie di decreti
legge non convertiti, fino alla sistemazione definitiva avvenuta col D.L. n.
32/95, finalmente convertito nella L. n. 104/1995, che fece altresì salvi gli ef-

I primi tre decreti-legge (nn. 285/1993, 403/1993 e 506/1993), ricalcavano nel contenuto la precedente versione del citato art. 14, con poche correzioni, delle quali la più importante era l’attribuzione, al personale che avesse
richiesto l’assunzione presso una Amministrazione pubblica, di un assegno ad
personam pari alla differenza rispetto al trattamento finale precedente (nei
successivi decreti legge tale assegno personale assorbibile si ridurrà, a partire
dai D.L. nn. 95/1994 e 228/1994, in quanto verrà commisurato alla differenza
del nuovo trattamento rispetto a quello iniziale presso Agensud; infine,
nell’ultimo decreto legge, verrà ripristinato il riferimento al trattamento finale
precedentemente goduto, ma all’assegno verrà imposto un tetto massimo di lire 1.500.000 mensili al lordo di ritenute).
Per il personale che fosse cessato definitivamente alla data del 12 ottobre 1993, era consentito il pensionamento in deroga alle disposizioni sospensive dei pensionamenti di anzianità allora in vigore e venivano riconosciuti ulteriori vantaggi previdenziali.
Gli ultimi cinque decreti legge (decreti 10 giugno 1994 n. 355, 8 agosto
1994 n. 491, 7 ottobre 1994 n. 570, 9 dicembre 1994 n. 675 e infine quello 8
febbraio 1995 n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995 n. 104) ridisegnano,
in maniera tra di loro sostanzialmente uniforme, il trattamento giuridico ed economico del personale ex Agensud.
Le maggiori novità, per quanto qui interessa, sono contenute nell’art.
14-bis – da tali decreti legge introdotto nel corpo dell’originario D. Lgs. n. 96
del 1993 e poi reiterato nei successivi – il quale prevede che, entro il 31 luglio
5

fetti dei precedenti decreti non convertiti.

1994, il personale assunto presso una P.A., anche se cessato volontariamente
dopo il 13 ottobre 1993, possa alternativamente optare:
a)

per la liquidazione del trattamento di fine rapporto costituito
presso l’INA e per la definizione della posizione pensionistica
già costituita al 12 ottobre 1993 o, se più favorevole, alla data

l’Amministrazione di destinazione) e l’instaurazione dal giorno
successivo, 13 ottobre 1993, anche ai fini previdenziali e di
maturazione dell’indennità di buonuscita, di un nuovo rapporto
di lavoro con le amministrazioni assegnatarie, con la qualifica
attribuita e computando ai soli fini della progressione economica l’anzianità di qualifica precedente;
b)

per il ricongiungimento ai fini previdenziali dei servizi precedenti al 13 ottobre a quelli decorrenti da tale data, con diritto
ad uno stipendio iniziale della qualifica attribuita, incrementato
di un importo corrispondente ai bienni di anzianità dell’ultima
qualifica rivestita e valutata ai fini dell’inquadramento oltre ad
un assegno personale assorbibile pari alla differenza tra la nuova retribuzione e lo stipendio già percepito presso l’Agenzia,
ma non superiore a 1.500.000 lire lorde mensili.

Infine (4° comma), il personale cessato dopo la data del 13 ottobre 1993
e prima della data del 9 febbraio 1995, che non avesse optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza – come era stato consentito
dai D.L. n. 285/93, 403/93, 506/93, 95/94, 228/94 con domanda da presentare
entro il 30 giugno 1994 -, era prevista la possibilità di chiedere la restituzione
dei contributi versati e non utili per la ricongiunzione presso l’INPDAI.

5.3 — Sul piano della interpretazione della legge, la ricorrente sostiene
che la Corte territoriale si sarebbe attenuta al mero tenore letterale della norma
6

del 31 luglio 1994 (da erogare alla fine del rapporto con

indicata, senza contrastare in maniera specifica le diverse argomentazioni
svolte dal giudice di primo grado con riguardo ad essa, che aveva lo scopo di
predispone una disciplina speciale per una situazione eccezionale e che va interpretata in modo conforme alla Costituzione.
Solo ad una superficiale lettura meramente testuale, tale norma sembre-

degli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., il beneficio della restituzione dei contributi eccedenti unicamente ai dipendenti cessati tra il 13 ottobre 1993 e il 9 febbraio
1995, che non avessero optato entro il 31 luglio 1994 per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, ma che, letta in maniera costituzionalmente corretta, nel quadro del sistema della ricongiunzione di periodi contributivi ai fini pensionistici nonché della disciplina dell’indebito previdenziale (art. 8 D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818), si limiterebbe ad estendere anche a tale
personale già cessato il diritto alla restituzione delle eccedenze contributive.
La situazione del personale cessato tra il 13 ottobre 1993 e il 9 febbraio
1995 non sarebbe infatti più svantaggiata di quella di coloro che dopo tale ultima data hanno continuato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ogni gruppo di ex dipendenti Agensud avendo dovuto sopportare sacrifici in ragione delle scelte diversificate operate, scelte del resto sostanzialmente obbligate dal diversificato possesso dei requisiti per il pensionamento esistente al momento della soppressione della Agensud; per cui sarebbe errata
una interpretazione della norma di legge nel senso di limitare ingiustificatamente il diritto alla restituzione dei contributi versati in passato e non utilizzati
nel passaggio di regime al solo personale esplicitamente considerato nella
stessa.
In particolare, il fatto che dalla ricongiunzione prevista dall’art. 14-bis
per i dipendenti della soppressa Agensud che avessero optato, come la ricorrente, per il trattamento di cui alla lett. b) del primo comma non derivi un sistema pensionistico migliore, sarebbe stato parzialmente compensato dal legi7

rebbe, secondo la ricorrente, limitare ingiustificatamente e quindi in violazione

slatore col richiamo dell’art. 6 della legge n. 29/79 (automatismo e gratuità
della ricongiunzione) anche con riguardo al caso Agensud (che pure non era
una pubblica amministrazione) e con la previsione al 4 0 comma del medesimo
art. 14-bis della restituzione agli assicurati dei contributi non più utili ai fini
pensionistici.

l’incostituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e la ricorrente, per tale
evenienza, ha posto la relativa questione di costituzionalità.
6 — Si ritiene manifestamente infondata la pretesa della ricorrente di vedere applicata nei suoi confronti la norma di cui al 4° comma dell’art. 14-bis
del D.L. n. 32 del 1995, riguardante letteralmente il solo personale cessato dal
13 ottobre 1993 al 9 febbraio 1995, non optante per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza.
Sull’argomento si è infatti ormai consolidata presso la sezione lavoro

(cfr. Cass. sentt. 27 maggio 2010 n. 12959 e 9 dicembre 2010 n. 24909), nonché presso la sezione sesta civile (Cass. ord. 29 dicembre 2011 n. 29910) e più
recentemente con una pronuncia delle sezioni unite della Corte (sentenza del
31 ottobre 2012 n. 18702), l’orientamento giurisprudenziale (maturato
nell’esame di casi analoghi al presente) che esclude l’applicabilità della norma
sulla restituzione dei contributi non utilizzati per il ricongiungimento a soggetti diversi da quelli esplicitamente menzionati dal quarto comma dell’art. 14-bis
citato e l’esame delle censure in proposito svolte dalla ricorrente alla decisione
impugnata non offre elementi sufficienti a mutare o comunque rivalutare tale
orientamento, che il collegio condivide e al quale intende assicurare continuità.
6.1 – E’ stato infatti efficacemente rilevato che il tenore letterale della
disposizione indicata esprime un significato evidente e che essa presenta carattere eccezionale e quindi è di stretta interpretazione, in ragione del fatto che la
regola, nell’ambito del sistema previdenziale generale obbligatorio, è piuttosto
8

Una diversa interpretazione della norma citata ne determinerebbe

quella della solidarietà ex art. 38 Cost., la quale porta ad escludere in via di
principio la necessaria restituzione dei contributi legittimamente versati ma
inutilizzabili per la maturazione del diritto a pensione (cfr. anche Cass. 29 ottobre 2001 n. 13382 e Corte Cost. sent. 31 luglio 2000 n. 404).
E’ stato poi aggiunto che la disposizione in esame non appare irragione-

mente assunte in relazione a situazioni possibilmente diversificate sul piano
oggettivo (cfr., al riguardo, Corte Cost. sent. n. 219 del 1998), compensa in
qualche modo la posizione sfavorevole in cui si sono venuti a trovare soggetti
che, sul piano del trattamento previdenziale, non fruiscono dei vantaggi riconosciuti dalla medesima legge al personale cessato definitivamente alla data
del 12 ottobre 1993 (e quindi in data non molto lontana dalla loro) e non possono vantare prospettive di consolidamento e sviluppo nel tempo del nuovo
assetto del rapporto previdenziale, come coloro, che proseguono il rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione oltre la data indicata del 9 febbraio
1995.
In base alle considerazioni svolte, anche il ricorso principale va pertanto
respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di
questo giudizio, effettuato in dispositivo in base alle regola della soccombenza
sostanziale, unitamente alla relativa liquidazione, operata alla stregua dei nuovi parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, sopravvenuto a disciplinare
la materia.
P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, condannando la ricorrente principale alle spese di questo giudizio, liquidate in € 50,00 per esborsi ed €
2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori, in favore di ciascuno dei
tre resistenti.
Così deciso in
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a, il 6 marzo 2013
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