Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8926 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 06/04/2017, (ud. 02/11/2016, dep.06/04/2017),  n. 8926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15701-2015 proposto da:

Z.R. C.F. (OMISSIS), Z.M.E. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ISTRIA 12, presso lo

studio dell’avvocato LIVIO VARDANEGA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MASSIMO STEFANUTTI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

BANCA MEDIOLANUM S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 60, presso lo studio degli avvocati STEFANO PREVITI, CARLA

PREVITI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 775/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/03/2015 R.G.N. 1201/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato STEFANUTTI MASSIMO;

udito l’Avvocato PREVITI CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 775 del 20 novembre 2014/8 gennaio 2015, in parziale riforma dell’impugnata pronuncia, che aveva rigettato la domanda di BANCA MEDIOLANUM S.p.a. nei confronti dei convenuti Z.R. e M.E., nonchè la riconvenzionale in ordine alla pretesa risarcitoria azionate dal primo, accoglieva la sola domanda della società nei confronti di Z.M., condannando quest’ultima al pagamento, in favore della Banca, della somma di Euro 43.488,04 oltre interessi e compensando fra tutte le parti le spese di lite.

In sintesi, la Corte veneziana riteneva che nella specie vi fosse incapacità naturale ex art. 428 c.c. di Z.R. all’atto delle dimissioni da costui rassegnate, di modo che la Banca non poteva pretendere nulla nei suoi confronti al riguardo.

Per contro, riteneva ugualmente operante e valida l’obbligazione di garanzia a suo tempo prestata dalla Z. in relazione al rapporto di suo fratello con la MEDIOLANUM, sicchè a nulla rilevava nella specie l’asserita accessorietà rispetto all’obbligazione principale, poichè Z.M. si era obbligata al pagamento a prima richiesta senza poter opporre eccezioni.

Richiamava giurisprudenza varia a sostegno della decisione e riteneva valido il riferimento ad un oggetto del tutto determinabile, anche se futuro, previsione conforme a quanto previsto dall’art. 1938 c.c. in tema di fideiussione per obbligazioni future o condizionali.

La sentenza d’appello è stata impugnata dai due Z. con ricorso per cassazione.

Z.R. si è limitato a dolersi dell’anzidetta compensazione delle spese, per cui immotivatamente avrebbe provveduto sul punto la Corte distrettuale, promiscuamente considerato le due posizioni.

Z.M. ha fondato la sua impugnazione sui due seguenti motivi:

1) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e ss., 1341 e 1342 c.c., nonchè artt. 1362 e 1372 c.c.;

2) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la condizione risolutiva di cui al punto 6, lett. b), della proposta di collaborazione e dell’accordo integrativo del contratto principale (perfezionata in data 9.4.2002, v. pagine 2 e 3 del controricorso), per cui il collaboratore Z. avrebbe dovuto restituire alla Banca il minimo provigionale garantito in caso di recesso dall’accordo entro 24 mesi dalla sua stipula. Nella specie, ad avviso della ricorrente, non si era verificata tale condizione, atteso che non vi era stato valido recesso (dimissioni) di Z.R., sicchè, non sussistendo l’obbligo del debitore principale, nemmeno sussisteva l’obbligo al pagamento dell’indennità risarcitoria per un inadempimento da parte di Z.M.E..

BANCA MEDIOLANUM S.p.a. ha resistito mediante controricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 24 luglio 2015 e tramite ufficiale giudiziario il 27 luglio 2015, in seguito illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato in base alle considerazioni che seguono.

Ed in vero, per quanto concerne il primo motivo, relativo a Z.R. (violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo circa le spese del giudizio), dalla lettura integrale dell’impugnata pronuncia non si evince alcuna contraddizione nei sensi ipotizzati dal ricorrente, laddove il collegio, dopo aver premesso che tra lo Z. e la Banca era intercorso un rapporto di procacciamento di affari ed illustrato il relativo accordo integrativo (per cui veniva riconosciuto al procacciatore un compenso del 20% delle commissioni integrato con un minimo provvigionale garantito annuo, in ragione di 46.881,12 Euro, al raggiungimento di una raccolta superiore al 10% degli obiettivi fissati, minimo tuttavia da restituire in caso di recesso), nonchè le doglianze della società appellante, all’uopo esaminate distintamente per ciascuno dei due appellati, motivatamente accoglieva tali censure, ma soltanto riguardo alla posizione di Z.M., confermando invece, in conformità alle riportate emergenze della c.t.u. medico-legale, l’accertato stato di incapacità al momento delle dimissioni rassegnate da Z.R., con conseguente annullamento ex art. 428 c.c. di tale recesso, così da paralizzare la domanda di pagamento della Banca, finalizzata alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di minimo provvigionale, secondo l’eccezione opposta da parte convenuta ex art. 1442 c.c., u.c., (quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum).

All’esito, quindi, la Corte d’Appello in motivazione osservava che le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio andavano integralmente compensate, attesa la reciproca parziale soccombenza, cui corrisponde la medesima statuizione contenuta nell’ultimo capo del dispositivo della sentenza de qua (“- rigetta l’appello proposto nei confronti di Z.R.; – accoglie l’appello proposto nei confronti di Z.M. e, per l’effetto, condanna Z.M. al pagamento in favore della Banca Mediolanum S.p.a. della somma di Euro 43.488,04 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; – compensa le spese di lite di entrambi gradi di giudizio”).

Non vi è alcun dubbio, pertanto, che la Corte di merito abbia inteso regolare le spese di lite, complessivamente, tra la società attrice e la parte convenuta ( Z.R. e M., dei quali era stata chiesta la condanna tra loro in solido al pagamento di quanto preteso a titolo di restituzione del minimo provvigionale in caso di recesso, i quali peraltro anche in appello risultano essersi costituiti con una sola memoria difensiva), indipendentemente dalla correttezza o meno del criterio seguito.

Va esclusa, dunque, ogni possibilità d’incertezza o di equivocità al riguardo, tale da poter comportare la nullità della decisione sul punto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1,, n. 4, così come ipotizzato da parte ricorrente, laddove peraltro neppure è ammissibile in proposito un mero vizio di motivazione alla stregua di quanto attualmente previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cit. cod. secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile con riferimento alla sentenza pronunciata in data 20 novembre 2014/25 marzo 2015, tanto più poi che nella specie, come visto, la motivazione coerente e lineare, sebbene per altri versi opinabile, è comunque presente.

Nè, d’altro canto, appare fondato il vizio, contestualmente denunciato, di violazione di legge, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., per quanto vagamente accennato sul punto unicamente in ordine al criterio ordinario della soccombenza, il cui principio invero, come è noto, può dirsi violato nei soli casi in cui la parte risultata completamente vittoriosa sia però condannata al rimborso delle spese di lite, ciò che non è accaduto nella specie (cfr. tra le altre Cass. n. 18173 del 02/07/2008, secondo cui il rigetto tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito. Conforme Cass. n. 3405 del 1980 V. altresì Cass. 2 civ. n. 3083 del 13/02/2006, secondo cui in materia di disciplina delle spese processuali, la denunzia della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., attesa la natura processuale del vizio, consente di verificare anche in sede di legittimità, mediante l’esame degli atti del processo, il rispetto del principio della soccombenza, in ragione del quale, al di fuori dell’ipotesi di compensazione per reciproca soccombenza o per giusti motivi, la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di giudizio.

Cfr. pure Cass. lav. n. 12413 del 23/08/2003, secondo cui la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge soltanto nel caso in cui la spese siano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, ed allorquando sia stato violato il principio della inderogabilità della tariffa professionale o vi sia stato il mancato riconoscimento di spese asseritamente documentate, sempre però che, visto il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, siano stati specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute. Conforme Cass. 2 civ. n. 18757 del 17/09/2004).

Per completezza va aggiunto che nella formulazione dell’anzidetta censura, a parte la mera citazione dell’art. 92, oltre che dell’art. 91 c.p.c., nulla è stato confutato da parte ricorrente in ordine all’applicazione nello specifico della disposizione processuale, per quanto attiene alla decisione di compensare le spese, anche quelle di primo grado (e sul punto neanche vi è cenno ad una eventuale violazione del divieto di reformatio in pejus), nei limiti consentiti dal medesimo art. 92 in tema appunto di compensazione, mentre l’art. 91 riguarda più strettamente il principio della soccombenza. Ed invero, la decisione di compensare le spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, così come non integra di per sè la violazione della regola della soccombenza ex art. 91, nei sensi di cui sopra, parimenti non comporta l’automatica violazione dell’art. 92 laddove la parte interessata non chiarisca con la dovuta precisione se e in quali limiti la norma risulti violata nella specie con la dichiarata compensazione.

Passando al secondo motivo, anche questo si rivela infondato, se non per certi versi inammissibile nella parte in cui finisce per pretendere un diverso esame dei fatti già valutati nella loro oggettività dal giudice di merito. In effetti, la questione riguarda l’atto sottoscritto da Z.M., datato tre maggio 2002 ed indirizzato alla BANCA MEDIOLANUM S.p.a.: se da qualificarsi come fideiussione caratterizzata dall’ordinaria accessorietà rispetto alla garantita obbligazione principale, ovvero se come garanzia autonoma, nei sensi ritenuti dalla Corte di Appello.

Tale atto reca una premessa (relativa al fatto che Z.R., collaboratore, era interessato a sottoscrivere la proposta della Banca e che il relativo contratto si sarebbe concluso nel momento in cui ne sarebbe iniziata l’esecuzione) e poi la seguente dichiarazione: “1. di obbligarmi verso di Voi a garantire personalmente, entro l’importo massimo di Euro 51.645,69, l’adempimento di tutte le obbligazioni che derivino dalla stipulazione o dall’esecuzione del contratto di cui in premessa ovvero sorgano a seguito dei pagamenti che a qualsiasi titolo Voi effettuate a favore di terzi in conseguenza di fatti illeciti compiuti dal collaboratore in occasione dello svolgimento delle sue incombenze…;

2. di obbligarmi a pagare quanto dovutoVi a Vostra semplice richiesta scritta e senza opporre alcuna eccezione;

3. di esonerarVi fin d’ora dall’obbligo di agire nei termini di cui all’art. 1957 c.c., che si intende qui espressamente derogato: pertanto la presente fideiussione resterà valida ed efficace fino al totale adempimento di ogni obbligazione del collaboratore nei Vostri confronti;

4. di obbligarmi a comunicarVi prontamente per iscritto ogni eventuale cambiamento della mia residenza.

firmato Z.M..

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. approvo specificamente le clausole: 2 (pagamento a semplice richiesta) e 3 (esonero dell’obbligo di agire nei termini di cui all’art. 1957 c.c.).

firmato Z.M.”.

Orbene, la Corte di Appello, a proposito del suddetto atto (che nella sua intestazione indica come “oggetto: garanzia fideiussoria”), a parte l’erroneo ed incidentale riferimento alla polizza fideiussoria quanto alla qualificazione giuridica, ha osservato che: parte appellata nulla aveva dedotto riguardo alla proposta contrattuale richiamata nell’anzidetta premessa (il riferimento ad una proposta in assenza deduzioni circa la non conoscenza della stessa in capo al garante, aspetto quest’ultimo neppure adombrato dalla parte appellata); quanto al carattere futuro dell’obbligazione garantita, si trattava di previsione conforme alla norma di cui all’art. 1938 c.c., essendo previsto anche il limite massimo dell’importo garantito; non era condivisibile la deduzione di parte appellata circa gli effetti della clausola “a prima richiesta”, in base al citato conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui detta clausola, inserita in un contratto di fideiussione, vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, c.d. Garantievertrag.

Le anzidette osservazioni appaiono invero del tutto aderenti alle acquisite risultanze processuali, oltre che corrette in punto di diritto, visto che la Corte di merito ha tra l’altro finito con l’accertare la consapevolezza, da parte della Z., del contratto rispetto al quale suo fratello era interessato a concludere l’accordo con la Banca, accertamento di fatto come tale insindacabile in sede di legittimità, sicchè non possono venire in rilievo le conseguenti censure di indeterminatezza o di indeterminabilità dell’oggetto dell’obbligazione a carico della garante, tanto più se come nella specie l’obbligazione sia connotata da evidente autonomia per il fatto dell’inequivoca accettazione, da parte della stessa garante, pure espressamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. della specifica clausola del pagamento a semplice richiesta senza possibilità di opporre alcuna eccezione. Nè rileva in senso contrario, per sostenere la tesi dell’accessorietà, il comportamento di parte attrice, che ha poi chiesto in via giudiziale la condanna in solido di entrambi i convenuti al pagamento di quanto richiesto, trattandosi di attività processuale, dettata da evidenti finalità pratiche, per evitare duplicazioni di contenzioso, peraltro corrispondente anche agli interessi dei due obbligati, nel senso di non poter evidentemente pretendere da ciascuno di essi la rispettiva prestazione, in tal caso con conseguente indebito arricchimento.

D’altro canto, la censura in esame appare altresì lacunosa, per non aver sufficientemente dettagliato (ex artt. 366 e 369 c.p.c.), riproducendone il testo integrale (ma soltanto alcuni isolati stralci) ed omettendo la precisa allocazione documentale (ma tutti gli atti difensivi dei convenuti del primo grado e degli appellati del secondo grado nonchè la comparsa di costituzione giudizio di appello, senza alcun preciso riferimento numerico e/o temporale – v. pag. 17 del ricorso) riguardo alle difese svolte nel corso del primo e del secondo grado del giudizio in ordine alle circostanze fattuali ex adverso dedotte, soprattutto circa la conoscenza, o meno, del contratto cui si riferiva l’assunzione dell’obbligo di garanzia da parte di Z.M.. Invero, come già rilevato da Cass. n. 6515/29 gennaio – 20 marzo 2014, la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è stata al centro di numerose pronunce di questa Corte.

La giurisprudenza di legittimità di questa Corte aveva ribadito nel tempo i seguenti punti fondamentali:

– ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione non è decisivo l’uso delle espressioni, quanto piuttosto la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e quella di garanzia (sentenze 21 aprile 1999, n. 3964, 19 giugno 2001, n. 8324, 9 novembre 2006, n. 23900, 28 febbraio 2007, n. 4661);

– la fondamentale distinzione tra l’uno e l’altro contratto sta nel fatto che il contratto autonomo di garanzia è privo del carattere dell’accessorietà, sicchè viene di norma esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, regola che è invece essenziale nella fideiussione ai sensi dell’art. 1945 c.c. (v., oltre quelle sopra citate, anche le sentenze 14 febbraio 2007, n. 3257, 13 maggio 2008, n. 11890);

– la presenza della clausola a prima richiesta o a semplice richiesta comporta, di regola, l’inapplicabilità della disciplina delle tipiche eccezioni fideiussorie di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., (sentenze 1 giugno 2004, n. 10486, n. 23900 del 2006 cit., 9 agosto 2007, n. 17490);

– la valutazione circa la sussistenza dell’uno o dell’altro contratto costituisce compito del giudice di merito ed è perciò incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (sentenze 31 maggio 2006, n. 13001, e 15 febbraio 2011, n. 3678).

In questo quadro giurisprudenziale si è poi inserita la sentenza delle Sezioni Unite 18 febbraio 2010, n. 3947, che nella complessa ed articolata pronuncia ha avuto occasione di ribadire i seguenti punti: caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell’elemento dell’accessorietà, sicchè “il garante s’impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all’efficacia del rapporto di base”; la causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel “trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale”; la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni “dovrebbe di per sè orientare l’interprete verso l’approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale”.

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, l’anzidetta pronuncia delle Sezioni unite civili di questa Corte, n. 3947/10, ha affermato i seguenti condivisi principi, ai quali pure nella specie il collegio ritiene di doversi attenere:

il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;

l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale (conformi Cass. 3 civ. n. 19736 del 27/09/2011 e n. 22233 del 20/10/2014);

al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 cod. civ., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poichè tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma;

la c.d. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perchè necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perchè stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall’appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte nè formale nè sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall’assunzione dell’impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.

Inoltre, con sentenza n. 3678 del 15/02/2011 questa Corte (3 sez. civ.) ha pure chiarito che l’accertamento relativo alla distinzione, in concreto, tra contratto di fideiussione e contratto autonomo di garanzia è questione riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica ovvero per vizio di motivazione. In senso conforme Cass. n. 13001 del 2006).

Pertanto, la sentenza qui impugnata appare del tutto conforme ai suddetti principi, non emergendo in particolare, l’evidente discrasia, segnalata dalla Sezioni Unite e dalle successive conformi pronunce sul punto, riguardo alla clausola di pagamento dovuto a prima richiesta senza possibilità di eccezioni, come ipotesi residuale per escludere l’autonomia dell’obbligazione assunta dal garante in tali evenienze.

Quanto, poi, alla dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (3^ e ultimo motivo formulato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in relazione alle dimissioni, però invalide, rassegnate dallo Z., di modo che non si sarebbe avverata la condizione risolutiva di cui al contratto integrativo tre aprile 2002 (cfr. meglio sul punto quanto riportato alle pagine 15 e 16 del ricorso di cui è processo), la circostanza deve considerarsi sicuramente valutata dall’impugnata sentenza d’appello, ancorchè sinteticamente motivata, che proprio sul punto riformava la decisione di prime cure ritenendo in effetti ugualmente obbligata la garante, nonostante l’annullamento del recesso, integrante in astratto l’anzidetta condizione, annullamento invece confermato proprio per effetto della ritenuta autonomia dell’obbligazione assunta da Z.M.. Ne deriva che su tale garanzia non poteva de jure esplicare effetti giuridicamente rilevanti l’inadempimento, quantunque incolpevole, da parte del garantito, laddove diversamente opinando sarebbero state chiaramente applicabili le ordinarie regole in tema di fideiussione. In altri termini, proprio l’autonomia della garanzia prestata nella specie, alla luce dei succitati principi di diritto, rende insensibile la relativa obbligazione rispetto alle sorti del rapporto giuridico cui la stessa è connessa, però senza caratteri di accessorietà; altrimenti non avrebbero alcuna effettiva funzione le clausole di cui si è detto, specificamente approvate dall’obbligata, nei sensi ammessi dalla surriferita giurisprudenza.

Con il rigetto del ricorso, infine, i soccombenti vanno condannati al rimborso delle relative spese, tra loro in solido, avuto riguardo all’innegabile interesse comune degli stessi ex art. 97 c.p.c., manifestato altresì dalle unitarie attività difensive svolte nell’arco di tutto il procedimento. Sussistono, altresì, i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, atteso l’integrale rigetto della proposta impugnazione.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro cinquemila/00 per compensi professionali ed in Euro cento/00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, a favore di parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA