Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8926 del 05/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8926 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

r

SENTENZA

sul ricorso 12760-2012 proposto da:
VALE S.R.L. c.f. 03635970167, in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI VALTULINI, giusta delega in

2015

atti;
– ricorrente-

642

contro
I
i

SINGH TEJINDER c.f. SNGTND76C15Z222F, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

Data pubblicazione: 05/05/2015

(.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta delega in
atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 101/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto.

di BRESCIA, depositata il 06/03/2012 R.G.N. 499/2011;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza del 1°-6.3.2012, confermativa di quella di primo grado,
la Corte d’Appello di Brescia ritenne che tra la Eltex Wheels srl e la

conseguente diritto alla conservazione del posto di lavoro a favore di
Singh Tejinder, già occupato presso la Società dante causa.
Un tanto, secondo la Corte territoriale era ricavabile dal testuale
contenuto del contratto, ove era altresì specificamente contemplato
che l’affittuaria si era impegnata, per tutta la durata del contratto, a
destinare il ramo affittato alla soia attività di produzione in serie di
accessori auto e, nello specifico, di cerchioni per autovetture, con
stipulazione per di più di una clausola risolutiva espressa in caso di
mutamento di destinazione del ramo d’azienda; ne discendeva
l’irrilevanza della circostanza che dalla stessa azienda ne fosse sorta
un’altra (la Eltex Ruote) che avrebbe operato nello stesso campo,
nel mentre anche la prova testimoniale aveva confermato che la
produzione era rimasta uguale, in conformità alle previsioni
contrattuali.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Vale srl ha
proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
L’intimato Singh Tejinder ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva preliminarmente la Corte che la pendenza di altri due
giudizi fra la medesima parte ricorrente e altri soggetti, ancorché in

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Vale srl si era verificato un affitto di ramo d’azienda, con

fattispecie analoghe, non impone la loro trattazione alla stessa
udienza, come sollecitato dal difensore del contro ricorrente.
Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art.

contrario contenuto contrattuale, indicando alcune circostanze
fattuali dimostrative, a suo avviso, che non sussisteva più il ramo
d’azienda oggetto del preteso trasferimento.
2. Il motivo presenta anzitutto evidenti profili di inammissibilità per
violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,
non essendo stato ivi riportato, se non in forma meramente
riassuntiva e valutativa, il contenuto delle risultanze istruttorie poste
a preteso fondamento della doglianza.
Peraltro, anche a prescindere dal suddetto rilievo, deve considerarsi
che, ancorché svolto sotto il profilo della violazione di legge, il motivo
si sostanzia nella critica della ricostruzione fattuale operata dalla
Corte territoriale, configurando come tale una censura riconducibile
al paradigma del vizio di motivazione.
Al riguardo deve però rilevarsi che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per
cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di
legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale,
delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto
estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di

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2112 cc, contesta l’avvenuto affitto di ramo d’azienda, nonostante il

legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito
attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie.
Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della

sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito,
siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della
decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di
motivazione devono indicare quali siano gli elementi di
contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le
argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella
richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella
operata nella sentenza impugnata (cfr,

ex plurimis, Cass., nn.

82412011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005;
15693/2004; 2357/2004; 16063/2003; 12467/2003; 3163/2002).
Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal
giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente,
non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o
condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento,
dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le

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omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi

i

argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis,
Cass., n. 1212112004; 24542/2009; 22801/2009; 19748/2011).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato le
iter

circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un

argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie
acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni
svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano
quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto
ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del
merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella
esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da
quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di
merito delle emergenze istruttorie, inammissibile in questa sede di
legittimità.
4.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore
dell’avv. Antonio Carbonelli, dichiaratosi antistatario, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, da distrarsi a favore dell’avv. Antonio Carbonelli e che liquida
in complessivi euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00

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,
,

(quattromila) per compenso, oltre spese generali 15% e accessori
come per legge.

Così deciso in Roma 11 ‘febbraio 2015.

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