Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8925 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 31/03/2021), n.8925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1468/2017 proposto da:

S.A., S.C., Sa.Ci., R.G.,

elettivamente domiciliati in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27, presso

lo studio dell’avvocato Pastore Franco, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Corea Ulisse, Marini Renato, giusta procura

in calce al ricorso e procura in calce alla costituzione di nuovi

difensori;

– ricorrenti –

contro

Banca Nazionale del Lavoro;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4653/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 22 aprile 2003, S.A., S.C., Sa.Ci. e R.G. proponevano, dinanzi al Tribunale di Roma, opposizione al decreto ingiuntivo n. 3681/2003, emesso dal medesimo Tribunale l’11 marzo 2003, con il quale era stato intimato ai medesimi, in qualità di fideiussori e garanti della debitrice principale Società Industriale Montaggi Elettrici (S.I.M.E.), in solido con quest’ultima, il pagamento della somma di Euro 2.116.267,15, oltre interessi e spese, a favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Successivamente alla precisazione delle conclusioni, interveniva in giudizio la Società Italiana Gestione Crediti s.p.a., quale mandataria di International Credit Recovery s.r.l. cessionaria del portafoglio crediti “a sofferenza” della Banca Nazionale del lavoro, per atto pubblico del 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2006.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 24719/2017, dichiarava inammissibile per tardività l’intervento della Società Italiana Gestione Crediti s.p.a., revocava il decreto ingiuntivo, e condannava i debitori in solido al pagamento della minor somma di Euro 1,698.558,07.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4653, depositata il 21 luglio 2016, in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.A., S.C., Sa.Ci. e R.G., ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, affermava, in via pregiudiziale, che, non avendo la Società Italiana Gestione Crediti impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiarava inammissibile il suo intervento, non poteva tenersi conto degli atti difensivi della stessa. Nel merito, condannava gli appellanti al pagamento della somma di Euro 893.838,74, oltre interessi, compensando interamente le spese dei due gradi del giudizio.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione S.A., S.C., Sa.Ci. e R.G., affidato a quattro motivi. L’intimata Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va osservato – in via pregiudiziale – che il cessionario del credito, nella specie Società Italiana Gestione Crediti s.p.a., è un successore a titolo particolare nel diritto controverso che può intervenire o essere chiamato nel processo, e nei confronti del quale la sentenza emessa nei confronti del cedente spiega sempre i suoi effetti, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 4. A norma della medesima disposizione, pertanto, la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello – è impugnabile anche dal cessionario, ed il medesimo è, del pari, legittimato a resistere – come nella specie all’impugnazione proposta nei confronti del cedente.

2. In tal senso si è, del resto, espressa la giurisprudenza di questa Corte che – con specifico riferimento alla cessione del credito, avvenuta con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – ha affermato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa (ed a resistere all’impugnazione proposta nei confronti del cedente) allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell’atto nell’intestazione dell’impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (Cass., 15/05/2020, n. 8975; conf. Cass., 11/04/2017, n. 9250).

3. Nel caso concreto, dalla sentenza di appello (p. 4) si evince che la Società Italiana Gestione Crediti era divenuta cessionaria del portafoglio crediti “a sofferenza” della Banca Nazionale del Lavoro con atto pubblico del 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2006. Contrariamente all’erroneo assunto della Corte d’appello, pertanto, la predetta società era legittimata ad impugnare la decisione di primo grado ed a resistere all’impugnazione proposta dai fideiussori, per disposto di legge (art. 111 c.p.c., commi 3 e 4), e quindi la dichiarata inammissibilità per tardività dell’intervento nel giudizio non vale ad escludere la sua qualità di litisconsorte necessario processuale (Cass. 26/01/2010, n. 1535; Cass. 15/04/2010, n. 9046; Cass. 19/04/2016, n. 7732), avendo comunque la stessa partecipato al giudizio di primo e secondo grado, in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso. Tanto basta perchè la medesima debba essere evocata anche nel presente giudizio di legittimità, in qualità di litisconsorte necessaria processuale.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Società Italiana Gestione Crediti s.p.a., nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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