Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8924 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 14/05/2020), n.8924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18125/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bazzani Sports di G.F. & C. s.a.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore, V.F. e

G.F., rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Petillo, coma da

procura speciale in calce alla memoria difensiva e di costituzione,

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza della

Libertà n. 10;

– resistenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 26/14/2012, depositata l’11 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva in parte, per quel che ancora qui rileva, l’appello proposto dalla Bazzani Sports di G.F. & C s.a.s., nonchè dai soci V.F. e G.F., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino, che aveva rigettato i ricorsi presentati dalla società e dai due soci contro gli avvisi di accertamento emessi sia nei confronti della società che dei singoli soci, per l’anno 2004, non avendo la società presentato le dichiarazioni dei redditi ai fini Ires, Irap ed Iva, senza il versamento di alcun assegno periodico. In particolare, il giudice di appello, per quel che ancora qui rileva, annullava le sanzioni, in quanto i contribuenti avevano dimostrato che le violazione commesse dipendevano dalla responsabilità del professionista a cui avevano affidato la contabilità, tanto che era stata sporta denuncia nei suoi confronti dinanzi all’autorità giudiziaria.

2.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3.La società ed i soci si sono costituiti sono al fine di poter partecipare all’udienza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto nei tre ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado nè la società nè i due soci hanno mai allegato l’esistenza di cause di giustificazione per chiedere l’annullamento delle sanzioni pecuniarie applicate dalla Agenzia delle entrate, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1987, art. 6, comma 3. Solo in sede di appello, per la prima volta, e quindi in modo inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, è stata sollevata tale questione.

2.Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”, in quanto il giudice di appello, nella prima parte della motivazione ritiene che ai contribuenti vadano applicate le sanzioni per omessa dichiarazione fiscale, reputando tale condotta ascrivibile anche ad essi per avere omesso i necessari controlli sull’operato del professionista, mentre nella parte finale della motivazione giunge ad escludere tutte le sanzioni irrogate per l’esclusiva responsabilità del professionista incaricato di redigere e depositare le dichiarazioni dei redditi. In tal modo la motivazione presenta statuizioni del tutto contrastanti e contraddittorie tra loro, in alcun modo conciliabili.

3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 61, comma 3, artt. 2697,2727-2729 c.c. in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che la responsabilità dei contribuenti fosse esclusa dalla circostanza che gli stessi avevano provveduto a sporgere denuncia nei confronti del professionista dinanzi all’autorità giudiziaria. In realtà, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3 prevede, per escludere la responsabilità dei contribuenti a fronte di condotte illecite del professionista, che vi sia la dimostrazione della sua esclusiva responsabilità, non essendo sufficiente la presentazione di una mera denuncia.

4.Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce “motivazione contraddittoria su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Infatti, nei confronti dei contribuenti sono state irrogate le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione Irap, omessa registrazione ai fini Iva di operazioni imponibili, omessa dichiarazione Iva e irregolare tenuta dei registri. Il giudice di appello nella prima parte della motivazione afferma che l’omessa presentazione della dichiarazione non è stata cagionata solo da fatto esclusivamente addebitabile al professionista, avendo i contribuenti omesso ogni controllo sull’operato dello stesso, mentre nella parte finale della motivazione sostiene, contraddittoriamente, ritiene che le trasgressioni dipendono esclusivamente dalla condotta del consulente, peraltro denunciato dinanzi all’autorità giudiziaria.

5.Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce “motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto il giudice di appello esclude la responsabilità dei contribuenti nella omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi, limitandosi ad evidenziare che i contribuenti hanno denunciato il professionista dinanzi all’autorità giudiziaria, senza aggiungere altro a dimostrazione dell’assenza di colpa a loro carico.

6.Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto per evitare la sanzioni, in caso di omessa presentazione delle denunce dei redditi, non è sufficiente l’avvenuta denuncia del professionista inadempiente dinanzi all’autorità giudiziaria, ma occorre dimostrare che la trasgressione ai doveri fiscali è imputabile in via esclusiva al professionista.

7. Il primo motivo è fondato.

Invero, dal contenuto dei ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado presentati dalla società e dai due soci, integralmente trascritti nel ricorso per cassazione (da pagina 27 a pagina 42) emerge che non v’è alcuna menzione delle sanzioni e della richiesta di annullamento delle stesse per condotta negligente o dolosa del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3. Del resto, neppure il giudice di prime cure, che ha rigettato i tre ricorsi riuniti, ha affrontato tale questione.

Solo con l’appello i contribuenti hanno, per la prima volta, sollevato la doglianza sulla esclusione delle sanzioni, in quanto l’omessa presentazione della dichiarazioni dei redditi era imputabile in via esclusiva al professionista, allegando anche di avere presentato denuncia nei suoi confronti dinanzi all’autorità giudiziaria.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, infatti, prevede che “nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”.

Infatti, per questa Corte, nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass., sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., sez. 5, 31 maggio 2016, n. 11223).

Nella specie, i contribuenti avrebbero dovuto impugnare i rispettivi avvisi di accertamento anche con riferimento all’annullamento delle sanzioni, con indicazione delle ragioni della richiesta, e quindi evidenziando la condotta infedele del professionista, già nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado.

8.Tutti i restanti motivi restano assorbiti.

9.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 14 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA