Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8923 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. un., 19/04/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 19/04/2011), n.8923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres. f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMBASCIATA REALE DELL’ARABIA SAUDITA, in persona dell’Ambasciatore

pro-tempore, elettivamente 18 domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

BACHELET 12, presso lo studio degli avvocati DALLA VEDOVA RICCARDO,

DALLA VEDOVA CARLO, che la rappresentano e difendono, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7343/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il sig. A.M.A.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita esponendo di aver lavorato, dal 28 settembre 2000 al 31 dicembre 2001, alle dipendenze della convenuta quale impiegato addetto alla contabilità, con contratto formalizzato per iscritto solo il 24 febbraio 2001; di aver osservato un orario di 30 ore settimanali con retribuzione mensile di Euro 1450; di essere stato licenziato senza preavviso il 31 dicembre 2001; di non aver percepito la retribuzione dei mesi di novembre e dicembre 2001, il compenso per il lavoro supplementare svolto, i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, l’indennità di mancato preavviso ed il trattamento di fine rapporto, nonchè il compenso per le ferie non godute e per il lavoro prestato nelle festività abolite.

Il sig. A.M.A.A. ha quindi chiesto la condanna della convenuta a pagargli una determinata somma per i titoli anzi detti.

La convenuta nel costituirsi in giudizio ha eccepito in via pregiudiziale il diletto di giurisdizione del giudice italiano, contestando inoltre nel merito la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale.

Il giudice di primo grado, ritenuta la propria giurisdizione, ha dichiarato inammissibile la riconvenzionale e, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato l’Ambasciata a corrispondere all’attore una somma inferiore a quella da lui richiesta.

La Corte d’Appello di Roma, rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione e confermata la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ambasciata, riducendo ulteriormente ad Euro 6.170 oltre ad accessori, la somma dovuta all’attore.

In motivazione, la Corte di merito premette che il limite della giurisdizione nei confronti dello Stato straniero è costituito dalla concreta ed effettiva interferenza sulle funzioni di quest’ultimo della decisione richiesta al giudice. Osserva poi che nel caso di specie la domanda ha ad oggetto richieste di natura retributiva, fondate su di un conteggio allegato al ricorso, sulla base di una retribuzione mensile la cui misura non era stata contestata dalla controparte, ed esclude pertanto che la decisione possa determinare accertamenti tali da interferire nel nucleo essenziale delle funzioni dello Stato estero o violazione dei suoi poteri pubblicistici.

Quanto alla clausola contrattuale che rimetteva alla giurisdizione saudita le controversie nascenti dal contratto di lavoro, la Corte territoriale osserva che la sentenza del tribunale ne aveva affermata l’inefficacia, sul rilievo che una volta riconosciuta la giurisdizione italiana sul rapporto, tanto a norma della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1, essendo l’ambasciata assimilabile ad un organo rappresentativo con sede in Italia, quanto a norma della L. n. 804 del 1971, art. 5 sub, 1, essendo stato l’attore assunto dall’ambasciata nei cui uffici aveva sempre lavorato, la clausola non avrebbe potuto operare per l’indisponibilità dei diritti oggetto di controversia e per la sostanziale impossibilità per il lavoratore di tutelarli in un paese lontano, in violazione delle garanzie di difesa apprestate dall’art. 24 Cost..

Ciò premesso, il giudice di merito osserva che l’appellante si era limitato a richiamare le norme sopraindicate senza però formulare specifiche censure, in particolare con riferimento ai rilievi di ordine costituzionale contenuti nella sentenza di primo grado. Da ciò l’assenza di specificità e la conseguente inammissibilità del motivo fondato sulla clausola.

Quanto al merito, per ciò che ancora interessa la Corte d’Appello ha ritenuto che il rapporto di lavoro avesse avuto inizio il 24 febbraio 2001 e fosse cessato, senza preavviso, il 1 dicembre dello stesso anno, ed ha quindi confermato la statuizione di condanna dell’Ambasciata al pagamento dello stipendio relativo al mese di novembre 2001. Ha ritenuto non provato il pagamento della retribuzione per il periodo di ferie ed ha condannato l’Ambasciata a corrispondere la relativa somma. Ha riconosciuto il diritto alla indennità di mancato preavviso, sulla base della legislazione italiana. Ila, infine, confermato la statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per danni e lesioni fisiche cagionate dall’attore a personale dell’ambasciata a seguito di aggressione avvenuta il (OMISSIS) osservando che l’episodio posto a base di tale domanda, risalente a data successiva al licenziamento, non era giuridicamente ricollegabile al rapporto di lavoro tra le parti.

L’Ambasciata Reale dell’Arabia Saudita di Roma chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione dell’art. 10 Cost., per carenza di giurisdizione, stante la generale immunità degli Stati stranieri e così delle loro rappresentanze ufficiali all’estero nelle controversie concernenti i rapporti instaurati nello Stato ospitante per la realizzazione dei fini istituzionali, tra i quali rientrano i rapporti di lavoro costituiti per l’assolvimento delle funzioni e dei compiti propri dello Stato, tramite la rappresentanza diplomatica.

Il motivo non merita accoglimento.

La giurisprudenza di questa Corte, abbandonata la tesi dell'”immunità diffusa” ed accolto invece, il principio dell’immunità ristretta o relativa”, che risponde, ormai, al diritto internazionale consuetudinario, è orientata nel senso che in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze di Stati esteri, l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti lavorativi aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali del datore di lavoro convenuto, ma anche nel caso in cui il dipendente richieda al giudice italiano una decisione che, attenendo ad aspetti soltanto patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano. (Cass. Sez. Un., sent. 118/2007, che nella specie cassando l’impugnata sentenza, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in controversia promossa da dipendente dell’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, con mansioni impiegatizie d’ordine, che aveva ad oggetto esclusivamente pretese di natura patrimoniale, per differenze retributive e di fine rapporto; conf. Sez. Un, ord. 14703/2010, in controversia fra l’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita ed un dipendente con mansioni di traduttore e di addetto alle relazioni con il pubblico, che aveva reclamato differenze retributive in base al contratto di lavoro di settore, nonchè tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e remunerazione per lavoro straordinario).

Come messo in luce in entrambe le pronunce cit. per decidere della giurisdizione con riguardo ai rapporti di lavoro “occorre tener conto non solo della natura delle mansioni in concreto esercitate dal lavoratore, ma anche del tipo di domanda proposta, con la conseguenza di assegnare rilevanza decisiva – ai fini dell’attribuzione della giurisdizione al giudice italiano – alla natura meramente patrimoniale della pretesa esercitata in giudizio dal lavoratore dipendente di uno Stato estero. Alla stregua dell’indicato criterio – e nella direzione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall’ordinamento italiano in virtù del richiamo dell’art. 10 Cost. – l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno, quindi, non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse dai dipendenti allorquando la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle funzioni dello Stato sovrano”.

La Corte di merito ha messo in luce la natura meramente retributiva delle pretese azionate ed ha anche sottolineato che, non essendovi contestazione sull’ammontare della retribuzione corrisposta, non vi era necessità di accertamenti idonei ad interferire sul nucleo essenziale delle funzioni pubblicistiche della rappresentanza diplomatica.

Quindi, nell’affermare la giurisdizione del giudice italiano la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto sottopostale in modo conforme alla giurisprudenza della Corte.

Il ricorrente, d’altra parte, con il motivo in esame, non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa, così non assolvendo l’onere di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il motivo deve esser dunque rigettato per manifesta infondatezza (Cass. Sez. Un., ord. 19051/2010).

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata ulteriore carenza di giurisdizione in relazione alla libertà di scelta delle parti ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata con L. 18 dicembre 1984, n. 875, scelta esercitata con l’art. 21 del contratto individuale di lavoro ai sensi del quale le relative controversie erano sottoposte alla giurisdizione del Regno dell’Arabia Saudita.

Con il terzo motivo di ricorso è denunziata ulteriore carenza di giurisdizione in relazione all’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, sempre in relazione al patto intercorso fra le parti, sotto il profilo del rispetto delle immunità e dei privilegi dello Stato straniero quale presupposto per l’analogo rispetto dei diritti dei cittadini italiani da parte di quest’ultimo.

I due motivi da esaminarsi congiuntamente sono inammissibili.

La Corte di merito non ha affrontato direttamente la questione che forma oggetto delle censure del ricorrente, ma ha ritenuto che a fronte di una specifica motivazione della sentenza di primo grado il motivo di appello avesse carattere non specifico e fosse perciò inammissibile.

Quindi per superare questa statuizione il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto censurare specificamente l’affermazione della Corte d’appello, allegandone la erroneità e fornendo la relativa dimostrazione, e a tale scopo avrebbe dovuto riprodurre specificamente le censure svolte con il gravame.

Di questo profilo egli non si è invece curato, ed ha invece direttamente criticato la decisione, argomentando circa la piena validità della clausola derogatoria. Ma la sentenza impugnata ha affermato espressamente di non poter prendere in esame la questione per la ragione che si è appena indicata, ossia perchè – come in essa si legge – il motivo non rispondeva alle esigenze di specificità imposte dall’art. 434 c.p.c. e non poteva essere preso in esame in quanto, così formulato, era inammissibile. Quindi non vi è stata una specifica presa di posizione della Corte sulla questione della inderogabilità e di conseguenza i motivi si rivolgono in sostanza contro una statuizione non resa nella sentenza, sicchè non risultando direttamente riferibili alla decisione impugnata non sono sorretti dal necessario interesse all’impugnazione.

Con il quarto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2067 c.c., in relazione alla erronea qualificazione come contratto collettivo di lavoro del documento prodotto, in stralcio, dalla parte attrice nel giudizio di merito, da qualificare invece come compendio di norme del diritto del lavoro nazionale destinate eventualmente a sostituire te pattuizioni del contratto individuale di lavoro, se manifestamente incompatibili con l’ordine pubblico del foro.

Il motivo è inammissibile perchè palesemente privo di autosufficienza, visto che non riporta minimamente i contenuti del documento della cui erronea lettura si duole.

Con il quinto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, benchè strettamente legata a fatti ed accadimenti nascenti dal rapporto di lavoro ed alle modalità della sua cessazione.

Il motivo è inammissibile.

Da un lato esso è privo di autosufficienza perchè nulla è dato conoscere specificamente sui contenuti della domanda riconvenzionale.

D’altro lato, si tratta di un motivo molto generico, perchè a fronte di una precisa affermazione della Corte d’Appello sulla estraneità dei fatti dedotti a fondamento della riconvenzionale rispetto ad un rapporto ormai cessato da diversi mesi, il ricorrente si limita a ribadire che la domanda riconvenzionale era invece intimamente legata a fatti ed accadimenti da esso nascenti ed alle modalità della sua cessazione, senza peraltro nulla precisare al riguardo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

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