Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8923 del 12/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8923 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 11356-2010 proposto da:
STRAFACE

LUIGIA

STRLGU72T53H501U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
583

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante

219

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
.#

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta

Data pubblicazione: 12/04/2013

e difende, giusta delega in atti;
,

– controricorrente

avverso la sentenza n. 8751/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/10/2009 R.G.N. 1762/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
14/02/2013

dal Consigliere Dott. GIULIO

FERNANDES;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 7 che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del

FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di
Straface Luigia intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine
apposto ai contratti a termine stipulati con Poste Italiane s.p.a. per i periodi
23.2.1998 – 30.4.98, 1.7.98 — 30.9.98 e

20.10.98 – 30.1.99 e

l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con la condanna della società a riammetterla in servizio ed al
pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora.

I contratti erano stati stipulati, relativamente al periodo 23.2.98 — 30.4.98,
“per esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di
ristrutturazione in corso, ed in ragione della graduale introduzione di nuovi
processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane”; quanto al periodo 1.7.98 – 30.9.98, per sostituire personale
in ferie, ai sensi dell’art. 8 comma 2° del CCNL 1994 comma 2, del c.c.n.l.
26.11.94; infine, riguardo al periodo 20.10.98 — 30.1.1999 ( poi, prorogato
fino al 30.4.1999) per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in
ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di
sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell’attuazione del progressivo
e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.
La decisione del Tribunale veniva confermata, con sentenza del
29.10.2009, dalla Corte di appello di Roma che riteneva non sussistente la
dedotta nullità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo
23.2.1998 – 30.4.1998, perché concluso nella vigenza degli accordi collettivi
stipulati ai sensi dell’art. 23 della L. n. 56/87 e, riguardo a quello concluso
per il periodo 1.7.1998 — 30.9.1998, perché l’assunzione, avvenuta nel
periodo giugno-settembre, costituiva soddisfacimento di un’esigenza già
valutata dalle parti collettive e non soggetta a sindacato giudiziale ed
essendo stata la clausola di contingentamento rispettata.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso la Straface affidato a
due motivi.
Resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a.
La Straface ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Collegio ha autorizzato la stesura della sentenza in forma semplificata.
Con i due motivi di ricorso si deduce la nullità del procedimento e della
sentenza per violazione del principio del chiesto e pronunciato di cui all’art.
1

112 c.p.c. (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) evidenziandosi che la Corte territoriale
aveva del tutto omesso la disamina del contratto a termine stipulato per il
periodo 20.10.98 -31.1.1999 ( 1° motivo) e della sua proroga di tre mesi dal
gennaio 1999 al 30 aprile 1999 ( 2° motivo).
Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente
connessi, sono fondati.
Dalla lettura della impugnata decisione e dall’esame diretto degli atti

n. 17109/2009; Cass. n. 20373/2008, tra le molte ) emerge in modo
evidente che la Corte di merito ha del tutto omesso di esaminare i motivi di
appello (integralmente riportati in ricorso in ossequio al principio
dell’autosufficienza, cfr. per tutte Cass. n. 23420 del 10/11/2011) con i quali
era stata censurata la sentenza di I grado laddove aveva rigettato la
domanda di cui al ricorso introduttivo di declaratoria di nullità del termine
apposto al contratto stipulato per il periodo 20.10.98 — 30.1.99 e della
successiva proroga ( contratto e relativa proroga che, invero, neppure
vengono menzionati).
Ne discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza
impugnata.
La causa va rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione la quale procederà all’esame del mento decidendo anche
sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte
di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

(consentito essendo stato denunciato un “error in procedendo”, cfr. Cass.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA