Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8923 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8108-2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATTINA 89,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GREFFI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DANIELA FOCACCIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 259, presso lo studio dell’avvocato GAETANO PATTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO PATTA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Andrea Greffi difensore del ricorrente che chiede

l’accoglimento del ricorso e l’Avvocato Vito Patta, difensore del

contro ricorrente che chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, rigettati gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 10/6/1999, il condomino F.G. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Condominio di (OMISSIS) e proponeva impugnazione contro alcune delibere, adottate nelle assemblee del 30/10/1996, del 12/1/1998 e del 29/4/1999, che assumeva essere affette da vizi tali da comportarne la nullità. Chiedeva altresì la condanna del condominio convenuto: 1) al risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà appartamento interno 1, sito al piano terra dell’edificio – per effetto del cattivo funzionamento del discendente condominiale e del sistema di deflusso delle acque piovane; 2) alla corresponsione di un equo indennizzo per l’apposizione dei ponteggi necessari per i lavori straordinari eseguiti sullo stabile nell’ambito della sua proprietà esclusiva; 3) alla demolizione del manufatto eseguito sulle parti comuni.

Il convenuto si costituiva, eccependo l’inammissibilità delle impugnazioni e contestando, nel merito, la fondatezza di tutte le domande proposte.

Nel corso di causa veniva espletata una CTU.

Con sentenza emanata il 25/2/2005, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità della Delib. adottata il 30/10/1996, nella parte in cui aveva disposto l’apertura di un conto corrente bancario operante a firma congiunta dei soli condomini presenti in assemblea; dichiarava la conseguente nullità della Delib. 29 aprile 1999 avente ad oggetto l’approvazione del consuntivo 1998, nella parte in cui aveva ripartito anche a carico dell’attore le spese afferenti a tale conto corrente; rigettava nel resto l’impugnazione di quest’ultima delibera, così come quella della Delib. 12 gennaio 1998; compensava per intero le spese processuali tra le parti.

Avverso tale sentenza proponeva appello il F., lamentando il travisamento delle circostanze di fatto e delle risultanze istruttorie acquisite al processo e l’ingiustificato rigetto delle richieste istruttorie tendenti ad accertare i medesimi fatti, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Si costituiva in giudizio il Condominio di (OMISSIS) di Roma, chiedendo il rigetto dell’appello, perchè inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20.2.2013, ha disatteso l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, della seguente considerazione:

premesso che la cognizione del giudice nel giudizio di appello resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi e che la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime, l’appellante aveva esposto, nell’atto di gravame, deduzioni del tutto generiche a sostegno delle proprie ragioni, non indicando le statuizioni contestate della sentenza, la quale era, invece, pienamente condivisibile.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.G., sulla base di tre motivi.

Il Condominio di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte territoriale adottato una sentenza con motivazione laconica ed apparente, che non consentiva di comprendere sulla base dell’esame di quali atti fosse pervenuta alla decisione di rigettare l’appello.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ vero che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cui soggiace ratione temporis la sentenza qui impugnata, essendo stata depositata il 20.2.2013), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014).

Tuttavia, l’odierno ricorrente non ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, bensì la violazione di legge.

Ricorre, infatti, il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Sez. 5, Sentenza n. 9113 del 06/06/2012; conf. Sez. L, Sentenza n. 13866 del 18/06/2014).

La censura di omessa motivazione sulla doglianza di mancanza di specificità dei motivi di appello ha, invece, per oggetto un error in procedendo, atteso che l’omessa motivazione costituisce violazione della norma processuale di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (Sez. L, Sentenza n. 21676 del 14/08/2008) e, come tale, è denunciabile solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente (Sez. 5, Sentenza n. 20648 del 14/10/2015).

Nel caso di specie, e tenuto conto della soluzione adottata dalla Corte di merito, che ha definito in rito il processo in ragione della ritenuta inammissibilità dell’atto di appello, deve ritenersi che la motivazione, ancorchè sintetica, soddisfi i requisiti prescritti dal codice di rito per la validità formale della sentenza, avendo estrinsecato le ragioni per le quali opinava per la violazione della prescrizione della norma di cui all’art. 342 c.p.c., a prescindere però dalla correttezza di tale giudizio, che è invece oggetto del secondo motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione ante D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte territoriale considerato che, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non occorre una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno del gravame, essendo sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche sommaria, sia della domanda rivolta al giudice d’appello che delle ragioni della doglianza, e che, comunque, aveva svolto una difesa volta a confutare analiticamente i singoli capi della sentenza sottoposti ad impugnazione.

2.1. Il motivo è fondato.

Per quanto il ricorrente abbia erroneamente inquadrato il vizio nell’ambito della violazione di legge, laddove si è al cospetto di un error in procedendo denunciabile in base all’art. 360 c.p.c., n. 4 tale inesattezza sembra superabile alla luce del principio secondo cui la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., è verificabile in sede di legittimità direttamente, essendo la relativa censura riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo, attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello, mentre, ai fini dell’esame del vizio denunciato, non rileva la correttezza dell’indicazione del riferimento normativo (e cioè l’evocazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), purchè dal contesto del motivo sia possibile desumere la denuncia di un errore di siffatta natura (Sez. 1, Sentenza n. 19661 del 13/09/2006).

Occorre altresì rilevare che, attesa la formulazione del motivo che denunzia evidentemente un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, alla fattispecie trovano applicazione i principi affermati da Cass. S.U, 22 maggio 2012 n. 8077, secondo cui, quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, (ed in particolare nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento), il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Ciò implica che la Corte assume sul punto la qualità anche di giudice del fatto processuale, e che pertanto ben può procedere alla verifica circa la fondatezza del motivo di ricorso, mediante accesso diretto agli atti processuali e nella fattispecie, all’atto di appello, onde riscontrarne l’effettiva rispondenza al paradigma normativo di cui all’art. 342 c.p.c.

Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, che nella formulazione in questa sede rilevante recita che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.”, si ritiene tuttora attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, nella cui parte motiva è dato leggere che “nel giudizio di appello – che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”.

Tali considerazioni, alle quali si accompagna la specificazione che l’assenza di specificità dei motivi dell’atto di appello ne determina l’inammissibilità, sono sostanzialmente rimaste ferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in seguito, ha ribadito l’indispensabilità che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilità di rinviare l’esposizione delle stesse ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l’atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U, 23 dicembre 2005 n. 28498, secondo cui l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate, e così i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure).

Quanto alla possibilità di avvalersi di una tecnica redazionale dell’atto di appello che si concreti nel richiamo alle difese svolte in primo grado, non mancano precedenti (cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27727) per i quali l’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c. può ritenersi soddisfatto solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (conf. Cass. 23 gennaio 2009 n. 1707), con la puntualizzazione, del tutto condivisibile (così Cass. Sez. U, 25 novembre 2008 n. 28057) secondo cui l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

In tale linea si pone anche il precedente di questa Corte che lungi dall’avallare in maniera aprioristica la ammissibilità di un appello che riproponga le difese già disattese in prime cure, ribadisce che il requisito della specificità dei motivi di appello impone che alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di modo che non è sufficiente che l’individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi (conf. Cass. 14 marzo 2006 n. 5445).

Appare al Collegio che alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti della Corte, l’individuazione del carattere di specificità del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (in tal senso si veda da ultimo Cass. 27 gennaio 2014 n. 1651, la cui massima recita: La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza). La mera riproduzione del contenuto dei precedenti scritti difensivi potrebbe quindi apparire in grado di soddisfare il requisito di forma-sostanza posto dalla norma in esame, laddove ad esempio il giudice di primo grado si sia limitato a confutare in maniera apodittica o con argomentazioni di carattere meramente negatorio quelle già addotte in primo grado dall’appellante, ma non altrettanto laddove l’iter logico motivazionale della sentenza impugnata abbia addotto elementi di valutazione e di giudizio, sia in fatto che in diritto, in grado di confutare le tesi sostenute nei precedenti scritti difensivi, sì da imporre a carico di colui che impugna, l’onere di proporre a sua volta elementi in chiave critica in grado di permettere al giudice di appello di rivedere, ove siano ritenuti fondati, la decisione sottoposta al suo esame.

E’ evidente quindi che si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di appello.

Poste tali premesse, si rileva che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte distrettuale, ed a fronte di una motivazione alquanto succinta da parte del Tribunale per confutare le varie richieste di parte attorea, sia in merito alle domande di condanna che a quelle di impugnativa delle delibere assembleari, l’atto di appello, oltre a richiamare gli argomenti già spesi in primo grado, e sui quali la sentenza impugnata aveva omesso specificamente di pronunziarsi, ha rievocato il contenuto della CTU, che sarebbe stato a dire del F., inspiegabilmente trascurato.

Deve quindi ritenersi che l’appello soddisfi appieno il requisito di specificità, così come posto dall’art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, con la conseguenza che il motivo deve essere accolto, con la conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 352 e 91 c.p.c. e art. 1131 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte locale considerato che il condominio di (OMISSIS), nel costituirsi in appello, aveva omesso di produrre in giudizio la delibera di autorizzazione alle liti (preventiva o di ratifica dell’operato dell’amministratore) e che tale Delib. era stata tardivamente depositata solo in allegato alla comparsa conclusionale, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenere il condominio contumace e, quindi, non avrebbe potuto condannarlo al rimborso delle spese processuali.

3.1. Il motivo è infondato.

Ed, invero proprio partendo da quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18331 del 06/08/2010, secondo cui l’amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione, non consente di affermare che in ogni caso (e, quindi, anche dal lato passivo ed in controversie rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore ex art. 1130 c.c.) l’amministratore debba almeno conseguire la ratifica ex post del suo operato in giudizio (conf. Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013).

In tal senso deve quindi darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte, anche successiva al menzionato intervento delle Sezioni Unite, in base al quale l’amministratore può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 23/01/2014; conf. Cass. n. 16260/2016).

Ne consegue che, attesa la superfluità della autorizzazione dell’assemblea, nel caso di specie, risulta del tutto irrilevante la circostanza che la Delib. de qua, proprio perchè non necessaria, sia stata prodotta solo con la comparsa conclusionale.

E’ tuttavia evidente che, atteso l’accoglimento del secondo motivo, con la necessità di una nuova decisione nel merito in sede di rinvio, che resta devoluta al giudice del rinvio anche la statuizione in punto di spese, in relazione alla quale risultava poi specificamente sollevata la questione in punto di legittimità della costituzione dell’amministratore in grado di appello.

4. Il giudice del rinvio che si designa in altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta gli altri motivi, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

La, sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio, dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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