Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8922 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3469/2019 proposto da:

B.S., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino

Ciafardini;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

7/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.S., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego della protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, non avendo il decidente proceduto all’audizione del richiedente, sebbene questo ne avesse fatto richiesta; 2) della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo il decidente pronunciato l’impugnato diniego astenendosi dal valutarne i presupposti in relazione alla situazione di violenza dello stato di transito (Libia); 3) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione sussidiaria quantunque il paese di provenienza del richiedente versi in una grave situazione di violazione dei diritti umani e di elevata tensione politica; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato la protezione umanitaria quantunque ne sussistessero nella specie le condizioni, avuto riguardo alla situazione interna del paese di provenienza, che evidenzia in particolare la compromissione dei diritti umani fondamentali, nonchè alla condizione lavorativa conseguita nel nostro paese.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il collegio, valutati i motivi di ricorso e, segnatamente il quarto motivo, reputa di rimettere la trattazione dell’odierna controversia alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la trattazione dell’odierna controversia alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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