Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8922 del 19/04/2011

Cassazione civile sez. un., 19/04/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 19/04/2011), n.8922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres. f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente pro-tempore, 16 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso,

rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI VALERIO, LANZETTA

ELISABETTA, che lo rappresentano e difendono, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINI CRISTINA, per delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 819/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 16/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del primo

motivo, assorbito il secondo, accolto il terzo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di L’Aquila, confermando la sentenza del primo giudice, previo espresso riconoscimento della propria giurisdizione, ha riconosciuto a V.L., ex dipendente dell’Inps collocato in quiescenza dal 31 marzo 1998, il diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita e della pensione integrativa, tenendo conto anche del cd. salario di professionalità da lui percepito.

La Corte ha ritenuto trattarsi di compenso non occasionale la cui esclusione dalla base di calcolo, come previsto dall’art. 2120 c.c., comma 2, avrebbe potuto essere, ma non era stata, sancita dal contratto collettivo.

L’Inps chiede la cassazione della sentenza con ricorso per due motivi.

Il V. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, corredato da quesito ex art. 366 bis c.p.c., previa denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. il ricorrente si duole che il giudice di appello, pur trattandosi di rapporto di lavoro conclusosi prima del 30 giugno 1998, abbia ritenuto la propria giurisdizione, facendo erroneamente riferimento al momento della liquidazione dell’indennità di buonuscita, avvenuta il 30 luglio 1998.

Il motivo è fondato.

La circostanza, pacifica, che il V. sia stato collocato in quiescenza il 31 marzo 1998 consente di applicare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, (e, prima di esso, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. (Cass. Sez. Un. 8316/2010, che in un caso nel quale un dipendente comunale il cui rapporto era cessato nel 1982, aveva contestato la rideterminazione del trattamento pensionistico operato dall’ente nel 2003 ha cassato la sentenza del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo, entrambe affermative della giurisdizione del giudice ordinario, negando la rilevanza del momento di nascita della questione, ai fini del collegamento temporale con la giurisdizione, trattandosi di rapporto lavorativo esaurito in epoca antecedente al discrimine temporale rilevante per il riparto di giurisdizione; conf. Sez. Un., 18049/2010, che ha ritenuto che la domanda di un dipendente di una ferrovia in concessione diretta alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del T.F.R. restasse devoluta al giudice amministrativo poichè il rapporto era cessato in data 1 aprile 1998, senza che assumesse rilievo la circostanza che l’inadempimento del datore di lavoro, nella specie la Gestione Commissariale, fosse successivo al 30 giugno 1998).

L’accoglimento del primo motivo implica assorbimento degli altri motivi con i quali il ricorrente ha denunziato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la pensione integrativa erogata dall’INPS (L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 14; artt. 5, 27 e 38 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS) unitamente a vizio di motivazione (secondo motivo), nonchè di quelle che disciplinano l’indennità di buonuscita (L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13; artt. 5 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS) sempre unitamente a vizio di motivazione (terzo motivo).

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri; va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

Il resistente deve esser condannato alle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi a detto giudice; condanna la parte resistente alle spese in Euro 200,00 per esborsi, oltre ad Euro 3000,00 per onorari, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA