Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8922 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16717/2008 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RIBOLZI Luigia

Maria, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CITIFIN – CITICORP FINANZIARIA SPA in persona del suo Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FISICA 7, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO MALARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCULCO NICOLA M., giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1779/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

29.5.07, depositata il 22/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati osserva:

1. P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza depositata il 22.6.2007, n. 1779, pronunziata dalla Corte di appello di Milano, nella causa da lui proposta nei confronti di Citifin-Citicorp Finanziaria s.p.a..

L’intimata resiste con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione del motivo di ricorso, che attiene alla lamentata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione,che non sono superati dalla memoria della parte ricorrente;

che il ricorso va dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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