Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8921 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25559/2016 proposto da:

G.A., D.M.C., G.C., elettivamente

domiciliati in Roma, Via M. Dionigi n. 57, presso lo studio

dell’avvocato Carbone Carlo, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Antonio Musa n. 12-a, presso lo studio dell’avvocato Pertica

Fabrizio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Arancio Vincenzo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1476/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.A., G.C. e D.M.C., hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1476/2016, depositata il 13 aprile 2016;

la resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

nel caso di specie, attesa la controvertibilità della questione, oggetto del primo motivo di ricorso, relativa agli oneri informativi della banca, artt. 27 e 31 del Regolamento n. 16190 del 2007, non sussistano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che, pertanto, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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