Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8921 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16646/2008 proposto da:
S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
380, presso lo studio dell’avvocato SINDONA CIRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato PASCARELLA Carmine, giusta procura alle liti a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1315/2007 del GIUDICE DI PACE di ARIENZO,
depositata il 05/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati osserva:
1. S.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5.11.2007, n. 1315 pronunziata dal giudice di pace di Arienzo, nell’opposizione a precetto proposta nei confronti di P.C..
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
2. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè è dimostrata l’intrinseca contraddittorietà o insufficienza della motivazione”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione vada emessa in merito alle spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010