Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8921 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 11/04/2018, (ud. 14/02/2018, dep.11/04/2018),  n. 8921

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di G.M., che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (in seguito: CTR) citata in epigrafe che, respingendo l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittima la cartella di pagamento, emessa nei confronti della contribuente in seguito ad avviso di accertamento, notificato al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, riguardante imposte dirette per l’anno 1996, annualità per la quale i coniugi avevano presentato una dichiarazione unica dei redditi, ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114 art. 17, nel testo applicabile ratione temporis.

Il giudice d’appello ha così motivato la decisione: “…non risulta emesso e notificato alla medesima contribuente alcun avviso di accertamento inerente la motivazione della pretesa tributaria. In particolare si osservano gli elementi in atto circa l’intervenuta separazione in data precedente la notifica dell’accertamento al coniuge tanto da pienamente configurare la fattispecie prevista dalla L. n. 114 del 1977, art. 17.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Coll’unico motivo di ricorso, sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” si denuncia che la CTR abbia erroneamente ritenuto necessaria la notifica alla contribuente dell’avviso di accertamento (prodromico all’emissione della cartella di pagamento) in quanto la separazione dei coniugi era intervenuta prima della notifica dell’avviso al (solo) marito.

Si deduce, infatti, che, avendo la contribuente (ed il coniuge) optato, per l’annualità in contestazione, per la dichiarazione congiunta ex art. 17 citato, l’avviso di accertamento (riguardante lo stesso periodo d’imposta) dovesse essere notificato al solo marito, ciò che era effettivamente accaduto, come riconosciuto anche dal giudice d’appello.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte ha già avuto modo di affermare che, ai sensi del succitato art. 17, la dichiarazione dei redditi congiunta, (all’epoca) consentita ai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, era una facoltà che, ove liberamente esercitata dagli interessati, produceva tutte le conseguenze (vantaggiose o meno) che, in base alle legge, ne connotavano il peculiare regime, anche in punto di notificazione degli atti impositivi, a prescindere dalla successiva vicenda matrimoniale.

La norma, per quanto qui rileva (dichiarazione congiunta dei coniugi), prevedeva che l’Amministrazione finanziaria notificasse al (solo) marito l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento), ferma rimanendo la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte e degli accessori iscritti a ruolo a nome del marito, fatta valere attraverso la notifica, diretta alla moglie, della cartella di pagamento, o dell’avviso di mora.

Ciò non dava luogo a dubbi di legittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa della contribuente (art. 24 Cost.), dovendosi escludere che la mancata impugnazione, da parte del marito, dell’avviso di accertamento a lui notificato, rendesse definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti e di fare valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (Cass. 6/07/2016, n. 13733; 18/11/2015, n. 23553).

Venendo al caso in esame, contrariamente a quanto stabilito dalla CTR, si osserva che l’Agenzia delle entrate ha correttamente notificato l’avviso di accertamento al solo marito della contribuente, sebbene la separazione dei coniugi fosse intervenuta prima della stessa notifica, trovando piena applicazione, per l’anno d’imposta 1996, la disciplina dettata dal succitato art. 17,  in tema di dichiarazione congiunta dei coniugi (non legalmente separati al momento della presentazione dell’unica dichiarazione dei redditi).

Non si è, quindi, verificata alcuna nullità della cartella di pagamento diretta alla contribuente per effetto dell’omessa notifica, all’interessata, dell’avviso di accertamento.

2. Accolto il motivo di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

3. E’ congruo compensare, tra le parti, le spese dei gradi di merito, visto che l’indirizzo di questa Corte, in virtù del quale è stata risolta la controversia, è andato maturando in epoca successiva al giudizio dinanzi alle Commissioni territoriali.

Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;

decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa, tra le parti, le spese processuali dei gradi di merito e condanna l’intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA