Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8921 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22381-2012 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO GALELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO PIZZUTELLI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A., O.M., OL.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato

PIERLUIGI GALELLA, che li rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

O.S.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 3151/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del processo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone O.S. affinchè fosse condannato alla demolizione della voliera realizzata sul fondo del convenuto a distanza non regolamentare, oltre al risarcimento dei danni.

Deduceva di essere proprietario di un terreno in (OMISSIS), sul quale aveva edificato un fabbricato, confinante con la proprietà dell’ O., che aveva installato sul proprio fondo una voliera, in difformità dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco, e che essendo priva di canaline di scolo delle acque piovane, aveva creato una illegittima servitù di stillicidio a danno della sua proprietà.

Aggiungeva altresì che il manufatto era stato collocato a distanza inferiore rispetto a quella di dieci metri del suo immobile, come prescritto dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9.

Nella resistenza del convenuto che deduceva che la mancata realizzazione delle canaline era dovuta al fatto che la PA aveva disposto la sospensione dei lavori, a seguito di sopralluogo delle autorità addette al controllo urbanistico, e che la costruzione era rispettosa delle distanze legali, il Tribunale con la sentenza n. 854/04 condannava il convenuto alla demolizione del manufatto nella parte fronteggiante l’edificio posto sul terreno di proprietà dell’attore, nonchè al risarcimento dei danni che quantificava nella somma di Euro 1.000,00.

A seguito di appello dell’ O., la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 3151 dell’3 luglio 2011 accoglieva il gravame, e per l’effetto rigettava la domanda attorea.

Riteneva infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’appellante, in merito alla proprietà del bene in capo al B., ritenendo che la legitimatio ad causam inerisce al merito della causa.

La relativa eccezione andava pertanto proposta nel corso del giudizio di primo grado, e non poteva quindi essere rilevata d’ufficio dal giudice in sede di gravame, il quale doveva attenersi alle risultanze acquisite che deponevano per la proprietà del bene in capo all’attore. Nel merito riteneva, invece, fondato il motivo di appello concernente l’erronea applicazione da parte del Tribunale della previsione di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 3 che prevede l’obbligo di rispettare la distanza di dieci metri tra pareti fronteggianti ove una delle stesse risulti finestrata.

Dagli accertamenti svolti, emergeva però che la voliera oggetto di causa fronteggia solo per un piccolo tratto, peraltro lateralmente, il balcone dell’attore, ma non la parete.

Poichè la norma fa riferimento alla nozione di “pareti”, ad avviso dei giudici di appello il balcone non poteva essere considerato a tal fine, attesa la nozione tecnica e specifica del termine utilizzato dal legislatore.

Per l’effetto andava riformata la sentenza di condanna ala demolizione nonchè la condanna al risarcimento dei danni.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso B.R. sulla base di tre motivi.

A.A., O.M. ed Ol.Ma., quali successori a titolo particolare del convenuto, hanno resistito con controricorso. O.S. non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso (riportato sub n. 2) il B. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, n. 2 emanato ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 41 quinquies come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 17 e dell’art. 25 delle NTA del PRG del Comune di Frosinone, approvato con D.M. n. 1400 del 1972.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte distrettuale ha accolto il gravame dell’ O. ritenendo che non fosse possibile ravvisare la presenza di una costruzione frontistante la parete finestrata dell’attore, atteso che la voliera realizzata dal convenuto fronteggiava, e solo per un piccolo tratto, ed in laterale, il balcone del B., ma non la parete.

In tal modo la decisione gravata ha ritenuto che fosse possibile limitare, ai fini dell’applicazione delle norme indicate, la nozione di parete alla sola costruzione in senso stretto, senza però che ciò potesse estendersi anche al balcone, che sebbene inteso dalla giurisprudenza come costruzione ai fini del rispetto delle distanze, non può farsi rientrare nella nozione maggiormente tecnica e specifica di parete.

Si assume che in tal modo la Corte romana ha violato la costante interpretazione delle norme offerta sia dalla giurisprudenza di questa Corte che del Consiglio di Stato, pervenendo ad una valutazione atomistica della facciata, distinta in tal modo tra la parete ed il balcone, ed in contrasto anche con il significato letterale dei termini utilizzati dalla legge, secondo l’ordinaria accezione nella lingua italiana.

Il secondo motivo (riportato sub n. 3) denunzia la violazione delle medesime norme riportate nel primo motivo, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione della sentenza gravata, in relazione alla medesima statuizione di rigetto, evidenziandosi che, come emerge dagli accertamenti svolti dal CTU, la distanza della voliera dell’ O. rispetto al balcone, nella parte in cui fronteggiano, è pari in linea orizzontale a metri 6,08, risultando quindi inferiore al limite legale di dieci metri, emergendo altresì che la parete che fronteggia il confine con la proprietà del convenuto è da ritenersi senza ombra di dubbio come finestrata, attesa l’esistenza, oltre che del balcone oggetto di causa, anche di una finestra del vano cucina posto al piano terra.

Il terzo motivo (riportato sub n. 4) lamenta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di legge in relazione alla domanda di demolizione dell’intera costruzione e di risarcimento danni sostenendosi che il ricorrente aveva proposto appello incidentale al fine di ottenere la demolizione del’intera voliera, e non della sola porzione che fronteggiava il balcone, come invece statuito dal Tribunale, e ciò in ragione dell’esigenza di rispettare in ogni caso la distanza di cinque metti dal confine, come disposto dal regolamento edilizio del Comune di Frosinone.

Assume altresì che la distanza andava calcolata con il metodo radiale e non lineare, sicchè la demolizione andava disposta per tutta la parte in cui la voliera ricade nel raggio di 10 metri dal balcone.

Inoltre deduce che aveva richiesto anche un incremento delle somme riconosciute a titolo risarcitorio.

A’ tal fine fa istanza affinchè, previo accoglimento dei primi due motivi, la Corte di Cassazione decida nel merito la controversia, accogliendo anche le richieste di cui all’appello incidentale.

2. In data 13/2/2017 le parti hanno depositato hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravenuto difetto di interesse.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Nulla per le spese atteso che le parti hanno dichiarato di avere integralmente regolato i loro rapporti.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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