Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8920 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21757-2012 proposto da:

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

MORESCHINI, rappresentate o difesa dagli avvocati ALESSANDRO

PALMIGIANO, GAETANO PALMIGIANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CR.GI., elettivamente domiciliato in ROMA al VIALE

GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato LUCA BRUNO, e

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO D’ARPINO giusta procura

notarile del (OMISSIS), in sostituzione del precedente difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1031/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Alessandro Palmigiano difensore del ricorrente che

chiede l’accoglimento del ricorso e l’Avvocato Luca Bruno per delega

dell’Avvocato D’Arpino per parte controricorrente che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Cr.Gi. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento C.G. e C.M., deducendo di essere proprietario di un fondo sito in (OMISSIS), contrada (OMISSIS) in Catasto al foglio (OMISSIS), a confine della quale era ubicato il fondo dei convenuti, sul quale avevano edificato un corpo di fabbrica a distanza non regolamentare, aprendo altresì sul muro di confine sette vedute.

Concludeva pertanto affinchè fosse ordinata la demolizione della parte di fabbricato posta a distanza illegale rispetto quanto prescritto dal vigente Programma di Fabbricazione ed alla eliminazione delle vedute, oltre al risarcimento del danno. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale con la sentenza del 20/9/2005 dichiarava che l’attore aveva la facoltà di richiedere la comunione del muro, previa chiusura delle aperture realizzate nello stesso dai convenuti, ovvero la loro trasformazione in luci.

A seguito di appello avanzato da C.G., quale erede degli originari convenuti, deceduti nel corso del giudizio, e di appello incidentale proposto dall’attore, la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1031 dell’8 luglio 2011, in parziale riforma della sentenza emessa, ed in accoglimento dell’appello incidentale, condannava l’appellante a demolire ovvero ad arretrare sino alla distanza di metri, 7,50 dal confine con il fondo del Cr., l’edificio realizzato sul proprio fondo, nonchè al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza impugnata, e ponendo infine le spese del giudizio di appello a carico dell’appellante principale.

Osservava la sentenza che entrambi i fondi erano ubicati nella zona E (agricola) di cui al Programma di Fabbricazione del Comune di (OMISSIS) approvato con DA 4/74 del 16 gennaio 1974, che prevede la distanza di 15 metri tra fabbricati e di metri 7,5 fra gli edifici ed il confine.

La costruzione della C. risaliva ad epoca anteriore e prossima al 28/9/1983, come emergeva dal verbale di contravvenzione dei VV.UU. del Comune di (OMISSIS), sicchè era tenuta al rispetto delle predette prescrizioni.

Andava esclusa l’esistenza di un accordo derogatorio rispetto alla disciplina comunale in materia di distanze, frutto di un’intesa intercorsa tra l’originario unico proprietario dei fondi ed i danti causa della C., e ciò sia perchè non era stata offerta la prova dell’esistenza di un siffatto accordo che doveva necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam, risolvendosi nella creazione di un diritto di servitù, sia perchè in ogni caso, quand’anche concluso in forma scritta, doveva reputarsi illecito in quanto le norme regolamentari in materia di distanze sono poste a presidio di interessi pubblicistici, e come tali insuscettibili di deroga da parte dell’autonomia privata.

Affermava che le norme previste dai regolamenti locali in materia di distanze non consentono l’applicazione del principio della prevenzione, e che a nulla rilevava l’eventuale legittimità urbanistica dell’opera ovvero la presentazione di una richiesta di sanatoria, non potendo rilevare nei rapporti tra privati la conformità dell’opera alle prescrizioni di carattere pubblicistico. Nel merito, evidenziava che dalle indagini svolte dal CTU in primo grado così come rinnovate in appello, era emerso che la costruzione oggetto di causa non rispettava la distanza di metri 7,50 dal confine e che le vedute si aprivano del pari ad una distanza inferiore al metro e mezzo dal fondo dell’attore, sicchè doveva trovare accoglimento l’appello incidentale di quest’ultimo, con la condanna dell’appellante alla demolizione ovvero all’arretramento dell’edificio sino alla distanza di metri 7,50 dal confine con il fondo attoreo.

Riteneva del pari fondata la domanda di risarcimento del danno, aderendo alla tesi secondo cui il danno derivante dalla violazione delle distanze legali tra costruzioni deve reputarsi essere un danno in re ipsa, consistendo non solo nel deprezzamento commerciale del bene ovvero nella totale perdita delle facoltà di godimento, ma anche nell’indebita limitazione del pieno godimento, in termini di diminuzione di amenità, comodità, tranquillità, costituendo questi degli effetti pregiudizievoli del pari suscettibili di valutazione patrimoniale. Per l’effetto riconosceva un risarcimento del danno in favore dell’attore nella somma determinata in via equitativa in Euro 5.000,00.

C.G. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di sette motivi illustrati con memorie.

Cr.Gi. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DI DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 874, 875 e 87 c.c., nonchè dell’art. 12 preleggi e dei principi in tema di interpretazione della legge.

Sostiene la ricorrente che le previsioni del Programma di Fabbricazione delle quali ha fatto applicazione la sentenza gravata, nella parte in cui dettano una distanza assoluta dal confine pari a metri 7,5 non possano reputarsi integrative del codice civile, atteso che l’art. 873 c.c. fa rinvio alle norme locali solo in materia di distanze tra costruzioni.

Per l’effetto, stante l’inapplicabilità della normativa secondaria richiamata, la vicenda andava disciplinata in base unicamente alle norme del codice civile che prevedono appunto la prevalenza del principio della prevenzione, con la possibilità quindi per il preveniente, nella fattispecie la C., di poter legittimamente edificare sul confine.

Il secondo motivo denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza laddove ha ritenuto applicabile alla controversia le prescrizioni contenute nello strumento urbanistico locale.

Si evidenzia che i giudici di merito avrebbero dovuto compiere una puntuale verifica, della quale la sentenza non dà atto, circa l’effettiva applicabilità della disciplina de qua, tenuto conto che il Cr. non aveva prodotto nè in primo grado nè in appello il Programma di Fabbricazione.

Infine si richiamano le considerazioni già sviluppate nel primo motivo circa la natura non integrativa in parte qua del Programma di Fabbricazione.

1.1 I due motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la connessione delle questioni che pongono, sono infondati e vanno rigettati.

La tesi della ricorrente che assume la prevalenza del principio di prevenzione anche laddove lo strumento urbanistico locale disponga un distacco assoluto dal confine per le costruzioni, e ciò anche se il confine sia inedificato ovvero l’altro fondo posto a confine sia privo di costruzioni, è evidentemente priva di fondamento e contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte la quale ha in più occasioni affermato che (cfr. Cass. n. 23693/2014) il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorchè questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poichè detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco (conf. Cass. n. 22896/2007; Cass. n. 8465/2010; Cass. n. 11899/2002).

Nel caso di specie, lo strumento urbanistico locale non contempla la possibilità di poter costruire in aderenza ovvero sul confine, il che esclude la possibilità di poter applicare il principio della prevenzione come invocato dalla ricorrente.

D’altronde la segnalata finalità della previsione che disponga il distacco assoluto dal confine, di ripartire l’onere della creazione della zona di rispetto tra i proprietari confinanti, in maniera paritaria, senza quindi determinare, come invece scaturisce dall’applicazione del principio di prevenzione dettato dal codice di rito, che l’onere ricada unicamente sul prevenuto, attiene evidentemente, ed in funzione prospettica, alla disciplina della distanza tra costruzioni (una delle quali ancora non realizzata) e giustifica quindi l’attribuzione del carattere integrativo della disciplina di cui all’art. 873 c.c. anche alla disposizione in esame.

La correttezza di tali conclusioni trova poi conferma nel recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 10318/2016) le quali hanno affermato che il principio della prevenzione si applica anche nell’ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all’intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicchè il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c., riconoscendo che quindi la prevenzione non possa operare per il caso in cui il regolamento edilizio locale detti appunto una norma impositiva di una distanza minima dal confine.

Quanto invece alla circostanza che non sia stato versato in atti il Programma di Fabbricazione, occorre dare atto, oltre che del fatto che la disciplina de qua emergeva dal certificato di destinazione urbanistica prodotto dall’attore, che la verifica della normativa urbanistica applicabile (il cui contenuto non è posto in discussione da parte della ricorrente, laddove dispone per la zona E) un distacco dal confine di metri 7,5), stante il carattere integrativo della previsione codicistica dei regolamenti urbanistici, e la conseguente assegnazione agli stessi debba del valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), deve avvenire d’ufficio da parte del giudice, in virtù del principio “iura novit curia”, ogni qual volta che la loro violazione sia dedotta dalla parte (cfr. Cass. n. 14446/2010; Cass. n. 25501/2014).

Ne consegue che rientrando tra le verifiche officiose del giudice non rileva il fatto che non sia stato prodotto dal Ca., dovendosi in ogni caso ritenere che tra le indagini demandate al CTU sia rientrata anche quella concernente l’individuazione della normativa applicabile, e che il giudice abbia quindi fatto applicazione, nell’esercizio di un suo dovere d’ufficio, della norma suscettibile di trovare applicazione alla fattispecie.

2. Il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost. ed art. 832 c.c., della L. n. 64 del 1974 e del D.P.R. n. 380 del 2001, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che la condanna alla demolizione del fabbricato violerebbe le norme indicate in quanto si tratta di provvedimento inattuabile che comporterebbe una inammissibile compressione del diritto alla conservazione delle parti regolari dell’edificio e dell’attività in essa svolta.

Il motivo è inammissibile.

Trattasi in primo luogo di questione nuova, che implica evidentemente accertamenti in fatto, e che non risulta affrontata nella sentenza gravata, sicchè, per poter essere sottoposta all’esame di questa Corte, sarebbe stato onere della ricorrente indicare quando ed in che modo la stessa fosse già stata introdotta nel corso dei gradi di merito.

In ogni caso si palesa inammissibile anche in ragione del fatto che le doglianze investono evidentemente profili che attengono alla fase di attuazione della condanna disposta dal giudice di merito, e che potranno, se del caso, essere portati all’attenzione del giudice dell’esecuzione.

Inoltre va considerato che, come di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte nella sua più autorevole composizione, atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058 c.c., comma 2, salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente (Cass. S.U. n. 10499/2016), sicchè la riduzione in pristino, quale conseguenza della lesione del diritto reale di parte attrice non può soffrire deroghe anche in ragione delle esigenze prospettate da parte ricorrente.

3. Il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. atteso che i giudici di appello, sebbene il Cr. nelle conclusioni rese in secondo grado, avesse richiesto la sola rimessione in pristino, con la condanna ala demolizione della parte di fabbricato costruito in violazione della distanza legale, hanno condannato la C. a demolire il fabbricato ovvero ad arretrarlo sino alla distanza di metri 7,50 dal confine, eccedendo in tal modo rispetto alle richieste della parte.

Il motivo è evidentemente privo di fondamento.

Questa Corte ha già in tempi non recenti affermato che (cfr. Cass. n. 3213/1982) il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce alla parte un bene maggiore di quello richiesto o un bene maggiore non richiesto e non anche quando accoglie una domanda che, pur non essendo espressamente formulata, sia implicitamente contenuta nella pretesa fatta valere in giudizio o sia con questa necessariamente connessa. Non ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice, accertata la violazione di una norma sulle distanze legali, abbia ordinato l’arretramento della costruzione illegittima chiesto in citazione, pur avendo la parte preteso con le conclusioni la demolizione totale della costruzione stessa, in quanto in tale ipotesi nella domanda di demolizione è compresa anche quella di arretramento, che non può ritenersi abbandonata.

Il principio è stato poi ribadito anche negli anni successivi, essendosi infatti affermato che (Cass. n. 1411/1999) non sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice, richiesto dell’arretramento e riduzione in pristino di una costruzione perchè in violazione delle distanze legali, ne ordina la demolizione, attività materiale necessaria per realizzare l’arretramento, precisandosi che (Cass. n. 475/2002) non costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. l’accoglimento, anche d’ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte, confermandosi la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni relativa all’arretramento di un balcone di cui originariamente ne era stata chiesta la demolizione.

Ad avviso del Collegio, deve quindi escludersi la sussistenza della dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., essendo escluso che, a fronte della domanda di riduzione in pristino, con la conseguente integrale demolizione, la condanna, in alternativa alla demolizione, all’arretramento alla distanza legale, possa costituire una decisione adottata in assenza di domanda (cfr. da ultimo Cass. n. 7809/2014, a mente della quale, non incorre in ultrapetizione il giudice che, richiesto dell’ordine di demolizione della costruzione, ne ordini il semplice arretramento, essendo la decisione contenuta nei limiti della più ampia domanda di parte, senza esulare dalla “causa petendi”, intesa come l’insieme delle circostanze di fatto poste a fondamento della pretesa).

4. Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 873, 875, 2043, 2059 e 2697 c.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe accordato il risarcimento del danno in favore dell’attore, anche in assenza di prova da parte del danneggiato, facendo quindi riferimento ad un orientamento giurisprudenziale ormai superato.

Per l’effetto, non avendo il Cr. documentato i danni subiti, la relativa domanda non poteva trovare accoglimento.

Il motivo è infondato occorrendo anche in questa sede ribadire il principio costantemente applicato da questa Corte, ed al quale si è puntualmente attenuta la Corte distrettuale, per il quale il pregiudizio de quo è un danno cd. in re ipsa, che discende in sè dalla intervenuta realizzazione di opere a distanza inferiore a quella di legge con il conseguente assoggettamento del bene ad una servitù.

In tal senso si veda, ed anche in epoca successiva all’intervento delle Sezioni Unite del 2008 che hanno offerto una ricostruzione in termini generali e tendenzialmente esaustivi dei principi e delle regole della responsabilità in materia di danno non patrimoniale, con la tendenziale esclusione delle ipotesi di danno in re ipsa, Cass. n. 25475/2010, a mente della quale in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria (conf. ex multis Cass. n. 11196/2010; Cass. n. 11382/2011; Cass. n. 16916/2015).

E’ quindi evidente dalla lettura delle motivazioni del giudice di merito, che questi abbia inteso ristorare il pregiudizio scaturente dalla riduzione, in questo caso temporanea, delle condizioni di amenità, comodità e tranquillità, che deve reputarsi essere una naturale conseguenza della realizzazione di un’opera a distanza inferiore a quella di legge.

5. Il sesto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza gravata ha accordato il risarcimento del danno all’attore sebbene questi non avesse formulato alcuna richiesta in merito al quantum, invocando una liquidazione equitativa. Per l’effetto, in assenza di una puntuale indicazione della somma richiesta, ed in assenza di prova dell’effettiva esistenza del danno, il giudice del merito non poteva autonomamente procedere alla liquidazione, dovendosi piuttosto reputare che la domanda attenesse ad una richiesta di condanna generica.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, infatti, nel rinviare alla disamina del motivi che precede quanto alla contestazione attinente all’assenza di prova del danno, la correttezza della decisione gravata si palesa alla luce dei principi costantemente ribaditi da questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 20990/2011) il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrative.

Anche nel caso in cui vi sia, in presenza di un danno cd. in re ipsa, come nel caso di specie, una difficoltà relativa di provare l’ammontare preciso del danno, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria, dovendo quindi procedere necessariamente alla liquidazione in via equitativa (in senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass. n. 1589/2015, secondo cui non costituisce estensione del “petitum” o domanda nuova, nè modifica la materia del contendere, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, quando la domanda formulata nell’atto introduttivo abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno da determinarsi in corso di giudizio).

Ne consegue che non rileva che in citazione sia mancata una precisa individuazione del quantum risarcitorio, ma conta unicamente che sia stata avanzata una domanda in tal senso, sicchè rientrava legittimamente nelle facoltà del giudice ovviare alle difficoltà di prova dell’esatta misura del danno, procedere alla sua liquidazione in termini equitativi.

6. Il settimo motivo di ricorso, infine denunzia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur avendo accolto l’appello incidentale, ed avendo quindi disposto la demolizione o l’arretramento del fabbricato della ricorrente, statuizione questa che era del tutto compatibile con quanto statuito dal giudice di primo grado, avrebbe poi contraddittoriamente affermato che per il resto andava confermata la sentenza del Tribunale.

Anche tale motivo è privo di fondamento, atteso che sebbene la statuizione adottata in merito al rispetto delle distanze abbia effettivamente travolto quanto deciso dal giudice di primo grado, la sentenza d’appello si è limitata a statuire solo in merito alle spese del giudizio di secondo grado, lasciando quindi inalterata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, sicchè la sentenza del Tribunale è stata confermata in parte qua.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% sui compensi per spese generali, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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