Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 892 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9969-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, in VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5855/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso notificato il 9.5.18 S.M., cittadino della Nigeria, propose appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, emessa il 19.3.18, con la quale fu rigettato il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria. Si costituì il Ministero. Con sentenza emessa il 27.9.19, la Corte d’appello di Roma respinse l’appello, osservando che: le dichiarazioni rese dal ricorrente, innanzi alla Commissione e al Tribunale, erano inattendibili perchè contradditorie ed incoerenti, e che il capo della motivazione dell’ordinanza riguardante tale questione non era stata censurata; la prospettazione dei fatti da parte del ricorrente non era riferibile ad alcuna fattispecie in tema di status di rifugiato, nè di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b); non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, ex lett. c) del suddetto art. 14, non desumendosi dalle fonti esaminate la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di provenienza del ricorrente; non era riconoscibile il permesso umanitario, non avendo il ricorrente allegato condizioni individuali di vulnerabilità.

S.M. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè difetto di motivazione e travisamento dei fatti, avendo la Corte d’appello escluso i presupposti della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, attraverso una motivazione non fondata sull’esame della situazione del paese di provenienza.

Al riguardo, il ricorrente si duole altresì che la Corte territoriale non abbia effettuato la comparazione tra la sua situazione attuale e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 nonchè omessa applicazione dell’art. 10 Cost., avendo la Corte territoriale negato il permesso umanitario per non aver esaminato le fonti internazionali dalle quali era dato evincere che in Nigeria vi fosse il pericolo di compromissione dei diritti fondamentali delle persone, avendo peraltro il giudice omesso l’obbligo di cooperazione istruttoria al fine di poter comparare la condizione attuale del ricorrente con quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio.

I due motivi del ricorso – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili in quanto generici e non inerenti ai motivi della sentenza impugnata. Al riguardo, il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d’appello avrebbe omesso di svolgere accertamenti sulla situazione generale della Nigeria, e di effettuare, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la comparazione tra la situazione personale del ricorrente e quella in cui si ritroverebbe nel caso di rimpatrio.

Va osservato che tali doglianze non attingono le rationes decidendi poste a sostegno della sentenza impugnata, in quanto del tutto generiche e non riferite specificamente alla motivazione adottata dalla Corte territoriale. Peraltro, il ricorrente non ha allegato alcuna vicenda o condizioni individuali riferibili, anche in astratto, alla protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.

Giova altresì rilevare che la critica relativa al vizio di motivazione è inammissibile perchè declinata riguardo a fattispecie non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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