Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8919 del 18/04/2011
Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/04/2011), n.8919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.G., T.C. e M.M.,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Archimede 164, presso l’avv.
GHIRON Giorgio, che li rappresenta e difende per procura in atti,
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello dell’Aquila in data 29
novembre 2007, nel procedimento n. 165/07;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in
data 12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che nulla ha
osservato.
La Corte:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al
Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente;
“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. T.G., T.C. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della giustizia avverso il decreto della Corte di appello dell’Aquila in data 29 novembre 2007 in materia di equa riparazione della l. N. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
2. il ricorso appare inammissibile; infatti con il primo motivo è stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652); inoltre i ricorrenti, con riferimento al motivo di censura svolto, attinente a vizio di motivazione, hanno formulato un generico quesito di diritto con il quale si interpella la Corte di cassazione sulla contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ma non hanno illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);
2.1. con riferimento al secondo motivo, attinente a violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il quesito di diritto formulato si risolve nel generico interpello della Corte di legittimità in ordine alla sussistenza della violazione di legge denunciata, ma non contiene la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, così da porre la Corte di legittimità di poter comprendere dalla sola lettura del quesito, intesa come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto compiuto dal giudice (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 2008/24339);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011