Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8919 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15666/2008 proposto da:
D.L.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MORELLI
Ugo, giusta mandato professionale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA in persona del Dirigente Responsabile della
Funzione Legale della Società, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato MORSILLO Andrea, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14777/2007 del TRIBUNALE di ROMA del 4.6.07,
depositata il 10/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati osserva:
1. D.L.M.G. ha chiesto la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Roma nella causa tra lei e Telecom Italia s.p.a. depositata il 10.7.2007. L’intimata resiste con controricorso.
2. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè è dimostrata l’intrinseca contraddittorietà o insufficienza della motivazione”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010