Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8918 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. II, 31/03/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 31/03/2021), n.8918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26629/2019 proposto da:

O.G., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Novelli, con studio in

Castelfidardo (AN) via P. Soprani n. 2b;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositate il 27/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– O.G., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Ancona ha respinto la di lui impugnazione avverso il diniego della protezione internazionale e di quella, subordinata, della protezione umanitaria decisi dalla competente Commissione territoriale;

– a sostegno delle domande di protezione, il richiedente asilo, nato nel (OMISSIS), ha allegato di essere originario dello stato di (OMISSIS), dove è vissuto ed ha studiato fino alla partenza dalla Nigeria; ha narrato di aver partecipato ad un torneo di calcio nella città di (OMISSIS) e che durante il viaggio l’auto su cui si trovava era stata bloccata da un gruppo di uomini, rivelatisi appartenenti al gruppo di (OMISSIS) che li sequestrava portandoli in un luogo imprecisato; egli riusciva a fuggire e incontrava un uomo che lo conduceva nella sua casa ma che poi lo rinchiudeva in una stanza insieme ad altre persone; da loro apprendeva che si trovava in Niger e che l’uomo chiedeva danaro per rilasciarli; dopo due giorni riusciva a fuggire e insieme agli altri venivano trasportati con dei furgoni in Libia; lì dove veniva segregato e, dopo un periodo di lavoro in un autolavaggio, era condotto in spiaggia perchè si imbarcasse per l’Italia;

– il tribunale ha ritenuto il racconto credibile ed ha proceduto all’acquisizione dei report sulla situazione del Paese di provenienza con riferimento ai diversi territori, dopodichè ha, comunque, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; parimenti ha rilevato la mancanza dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in relazione alla ipotesi individualizzate di protezione sussidiaria; con riguardo alla fattispecie dell’art. 14 cit., sub lett. c), il tribunale facendo applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza Eurounitaria ha concluso per l’inesistenza di elementi che facciano ritenere che il ricorrente sia esposto al rischio effettivo di violenza indiscriminata in caso di rimpatrio nella zona di provenienza; infine, è stata esclusa la ravvisabilità delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione della mancata allegazione di alcun specifico profilo di personale vulnerabilità;

– la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta sulla base di quattro motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere il tribunale esaminato le dichiarazioni del richiedente, pure ritenuto credibile, alla luce della situazione della regione di provenienza, Abia State;

– la censura è inammissibile perchè il tribunale ha ritenuto credibile il richiedente asilo e, quindi, non è neppure astrattamente ravvisabile alcuna violazione dell’art. 3 citato, fondandosi il rigetto su una valutazione della situazione generale dell’Abia State diversa da quella sostenuta dal ricorrente;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per avere il tribunale erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in particolare, della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– la censura è inammissibile poichè il tribunale ha specificamente approfondito la situazione del Paese di origine del ricorrente con riferimento all’Abia State, dove egli ha vissuto sino alla partenza, acquisendo report aggiornati (Easo COI 2017); il ricorrente pone a fondamento del motivo un report COI del 2018 che, tuttavia, non confuta la conclusione del tribunale poichè dà atto dell’esistenza di violenze collegate alla mancata distribuzione tra le popolazioni locali degli utili provenienti dall’estrazione del petrolio ma non smentisce la conclusione circa l’inesistenza di situazioni di violenza indiscriminata ricollegata al conflitto armato interno o internazionale, come richiesto dall’art. 14, lett. c) cit.;

– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il tribunale omesso l’esame della situazione oggettiva della regione di provenienza del richiedente asilo e cioè l’Abia State, così come quella della Libia quale Paese di transito;

– il quarto motivo è inammissibile posto che la situazione del Paese di provenienza e dell’Abia State è stata specificamente accertata (cfr. paragrafo 5 del decreto) e che la COI richiamata nell’ambito del secondo motivo non accredita una conclusione diversa da quella formulata dal tribunale;

– nessuna circostanza rilevante viene ricollegata nel ricorso al transito in Libia;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere valorizzato, ai fini della protezione umanitaria, la giovane età (18 anni) del richiedente al momento del suo arrivo in Italia;

– il motivo è inammissibile poichè la giovane età, diversamente dalla minore età, non costituisce di per sè condizione personale di vulnerabilità e in proposito il diniego della protezione umanitaria è stato motivato dalla constatazione che nessuna elevata e determinata condizione di vulnerabilità o di integrazione sociale è stata allegata dal ricorrente, nè (cfr. pag. 7 del decreto);

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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