Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8918 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.O.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Confalonieri 1, presso l’avv. Giuseppe Piero Siviglia, rappresentata

e difesa dall’avv. MANDERINO Silvia per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona dei Presidente pro

tempore, e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, entrambi domiciliati in Roma, Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia in data 18 aprile

2008, nella causa iscritta al n. 1382/06 RR;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. ABBRITTI Pietro, che nulla ha osservato.

La Corte:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. S.O.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il decreto in data 18 aprile 2008, con il quale la Corte di appello di Venezia ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della medesima della somma di Euro 5.960,00, pari ad un importo di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, a titolo di equa riparazione della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, a causa del superamento, nella misura di cinque anni e dieci mesi, del termine ragionevole di durata di un giudizio dal ricorrente proposto davanti alla Corte dei Conti con ricorso depositato il 12 agosto 1992 e definito con sentenza del 7 marzo 2005; la Corte di merito ha quantificato nella misura suddetta l’equo indennizzo, in considerazione della posta in gioco, valutata anche con riferimento al fatto che si è trattata di domanda svolta congiuntamente da una pluralità di soggetti, con conseguente partecipazione emotiva affievolita;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. in via preliminare deve rilevarsi che appare sprovvisto di legittimazione passiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla stregua della normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis, poichè il ricorso per equa riparazione è stato proposto prima dell’I gennaio 2007 e detto Ministero non è stato comunque parte nel giudizio di merito;

3. con i primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole che la Corte di merito abbia liquidato, l’equo indennizzo in misura irragionevolmente ridotta e comunque insufficiente, rispetto ai parametri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Cassazione; i motivi appaiono manifestamente fondati, in quanto la liquidazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale, in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del processo, in misura pari ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo è notevolmente inferiore, secondo criteri non ragionevole, ai parametri stabilito dalla CEDU e dalla Corte di cassazione;

resta assorbito il terzo motivo, relativo alla censura in ordine alla disposta compensazione parziale delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione di dette spese in conseguenza del prospettato accoglimento dei primi due motivi;

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilevi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto, in base alle considerazioni che precedono, che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con compensazione delle spese processuali, non avendo detto Ministero specificamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;

che devono essere invece accolti i primi due motivi del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assorbito il terzo motivo, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che, in ordine al parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto, va considerato che la CEDU, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni più riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130);

che nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformità dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificità del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi alla Corte dei conti oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare la natura collettiva del giudizio presupposto ed il conseguente affievolimento della partecipazione emotiva del singolo ricorrente, alla ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannata la Presidenza soccombente;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dei difensori della ricorrente, avvocati Antonio Rebesco e Francesco Masini dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese del relativo giudizio. Accoglie i primi due motivi del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiara assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna detta Presidenza al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.500,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei difensori della ricorrente, avv.ti Antonio Rebesco e Francesco Masini, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA