Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8918 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 14/05/2020), n.8918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28439/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

T.A.L. e T.M.U., rappresentati e

difesi Alberto Toffoletto del foro di Milano ed elettivamente

domiciliati in Roma via della Quattro Fontane n. 161 presso lo

studio Nctm dell’avv. Sante Ricci;

– Controricorrenti e ricorrenti incidentali –

per la cassazione della sentenza 97/13/13 emessa inter partes il 12

settembre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS)

I.R.PE.F. add. reg. della direzione Provinciale dell’Agenzia delle

Entrate di Milano.

Fatto

RILEVATO

Che:

la sentenza impugnata ha validato l’accertamento in oggetto escludendo l’applicabilità delle sanzioni a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8;

che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso principale l’Agenzia delle entrate e ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

è pervenuta, l’8 gennaio 2019, domanda di cessazione della materia del contendere depositata dai controricorrenti e ricorrenti in esito alla definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 e all’intervenuto sgravio del ruolo;

è altresì pervenuta il 27 agosto 2018 speculare richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delle entrate;

il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, prevede fra l’altro che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1;

l’agenzia delle entrate ha dichiarato l’integrale e tempestivo pagamento delle some dovute;

le imposte oggetto della controversia non sono fra quelle escluse dal comma 4 dalla possibilità di definizione agevolata;

le spese debbono essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (Cass., n. 10198/2018);

non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., 14782/2018; Cass., 10198/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensando interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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