Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8918 del 14/05/2020
Cassazione civile sez. trib., 14/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 14/05/2020), n.8918
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28439/2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
T.A.L. e T.M.U., rappresentati e
difesi Alberto Toffoletto del foro di Milano ed elettivamente
domiciliati in Roma via della Quattro Fontane n. 161 presso lo
studio Nctm dell’avv. Sante Ricci;
– Controricorrenti e ricorrenti incidentali –
per la cassazione della sentenza 97/13/13 emessa inter partes il 12
settembre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS)
I.R.PE.F. add. reg. della direzione Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate di Milano.
Fatto
RILEVATO
Che:
la sentenza impugnata ha validato l’accertamento in oggetto escludendo l’applicabilità delle sanzioni a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso principale l’Agenzia delle entrate e ricorso incidentale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
è pervenuta, l’8 gennaio 2019, domanda di cessazione della materia del contendere depositata dai controricorrenti e ricorrenti in esito alla definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 e all’intervenuto sgravio del ruolo;
è altresì pervenuta il 27 agosto 2018 speculare richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delle entrate;
il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, prevede fra l’altro che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1;
l’agenzia delle entrate ha dichiarato l’integrale e tempestivo pagamento delle some dovute;
le imposte oggetto della controversia non sono fra quelle escluse dal comma 4 dalla possibilità di definizione agevolata;
le spese debbono essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (Cass., n. 10198/2018);
non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., 14782/2018; Cass., 10198/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensando interamente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020