Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8918 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24712 – 2013 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DUILIO 22,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE STARA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2093/2012 del TRIBUNALE DI CAGLIARI,

depositata il 7/8/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

udito l’Avvocato Antonio Scino per l’Avvocatura dello stato che ha

concluso per il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Giudice di Pace di Cagliari con la sentenza n. 552 del 24/3/2009 rigettava il ricorso proposto da S.C. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Cagliari in relazione alla violazione accertata giusta verbale di contestazione immediata della Polizia Stradale in data 14 ottobre 2006, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., atteso l’avvenuto superamento del limite orario di velocità di 50 Km, stabilito sull’asse mediano di Cagliari allo svincolo Genneruxi, violazione accertata mediante utilizzo di apparecchiatura Telelaser, alla presenza degli agenti che avevano provveduto al fermo del veicolo, esibendo al contravventore il display dell’apparecchio e provvedendo nei giorni successivi alla consegna dello scontrino.

La decisione del giudice di prime cure si fondava sull’affermazione della legittimità del procedimento di accertamento della infrazione e dei successivi provvedimenti sanzionatori.

2. Avverso tale decisione proponeva appello lo S., ed il Tribunale con la sentenza n. 2093/2012 rigettava il gravame.

Preliminarmente rilevava che non poteva essere invocata l’efficacia di giudicato della diversa sentenza emessa a seguito dell’opposizione proposta da S.S., quale proprietario del veicolo a bordo del quale viaggiava il ricorrente al momento del fatto, con la quale il giudice di pace aveva accolto il ricorso del coobbligato, ritenendo che la solidarietà posta dall’art. 196 C.d.S. è peculiare ed impedisce di poter invocare gli effetti dell’art. 1306 c.c..

Peraltro l’accoglimento dell’opposizione si fondava su una lettura dell’art. 183 reg. artt. C.d.S., che non poteva essere condivisa, in quanto aveva dato immediata applicazione alle modifiche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, che nel prevedere particolari requisiti di visibilità degli agenti impegnati nei controlli della velocità dei veicoli, dispone solo per il futuro, non potendosi quindi estendere le prescrizioni oggetto della novella anche a fatti verificatisi in epoca anteriore, quale quello oggetto di causa.

In merito alla deduzione secondo cui i vari provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale in ordine alle istanze di ricusazione del giudice di pace erano illegittimi, riteneva che in ogni caso non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della ricusazione. L’argomento speso dall’appellante, e rappresentato dalla grave inimicizia del giudice di primo grado per avere disatteso la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata, era privo di fondamento, posto che, pur dolendosi di una motivazione insufficiente a sostegno del diniego, assumeva che in tal modo sarebbe stata anticipata la decisione nel merito. Inoltre trascurava di considerare che solo il provvedimento che dispone la sospensione della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, deve essere espressamente motivato, occorrendo in ogni caso escludere che la formula sintetica adottata per il rigetto de quo possa incidere sulla validità della successiva sentenza.

Passando al merito della violazione, rilevava che l’appellante era stato fermato nell’immediato, essendo emerso che viaggiava a 122 Kmh, a fronte di un limite di 50 Kmh; che aveva ricevuto immediatamente copia del verbale; che non esisteva obbligo di consegna dello scontrino dell’apparecchio rilevatore della velocità, che aveva avuto immediata visione del display dell’apparecchiatura, che segnava la velocità tenuta dal suo veicolo.

Osservava altresì la sentenza che la macchia segnalata sul cartello indicatore della velocità massima, non impediva la percezione del limite, e non era provato che esistesse già all’epoca dei fatti.

Riteneva altresì che l’omessa indicazione sul retro del cartello dell’autorizzazione ex artt. 77 del reg. att. C.d.S., non incideva sulla legittimità del successivo verbale, osservando infine che emergeva la prova della omologazione dell’apparecchio utilizzato dagli agenti di polizia per il rilievo dell’infrazione, non essendo previsto da alcuna norma che tali estremi debbano essere riportati anche nel verbale.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.C., illustrato da memorie.

La Prefettura di Cagliari ha resistito con controricorso.

4. Ritiene il Collegio che rivesta carattere assolutamente preliminare la questione relativa alla tardività dell’appello, per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

A tal fine occorre dare atto che nelle more del giudizio, la questione relativa all’individuazione delle forme con le quali che la sentenza impugnata ricorda essere stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2014 hanno risolto il contrasto affermando il principio per il quale nei giudizi di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, quale appunto quello in esame, introdotto con ricorso del 19/7/2011, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c..

Si è poi affermato che quale conseguenza della forma imposta, l’appello, laddove sia erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

Ne consegue che nella fattispecie l’appello andava introdotto, come appunto opinato dallo stesso Tribunale con citazione (per la diversa soluzione relativa ai giudizi di opposizione introdotti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, si veda da ultimo Cass. n. 22390/2015), sicchè alla data della consegna dell’atto per la notifica (24/7/2012), e considerata la data di pubblicazione della sentenza del giudice di pace (13/01/2012) il termine semestrale di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., era decorso, con la conseguente inammissibilità dell’appello proposto.

Da ciò consegue altresì che, in assenza di un’espressa decisione del giudice di appello che abbia negato l’esistenza della causa di inammissibilità, questa Corte deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità maturata (cfr. ex multis e da ultimo, Cass. n. 15370/2016, per la quale la rilevazione del giudicato formale può avvenire d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che possa ritenersi precluso il suo rilievo ad istanza della parte interessata per effetto della sua precedente inerzia o per effetto del mancato svolgimento di attività difensiva in sede di legittimità, essendo mancata nella fattispecie ora in esame, come detto, una valutazione positiva in termini di ammissibilità dell’appello da parte del Tribunale, che sulla questione ha ritenuto semplicemente opportuno soprassedere).

Ne discende che la sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perchè il giudizio non poteva essere proseguito. Da tanto deriva altresì che resta ferma la decisione resa dal primo giudice.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, si deve provvedere sulle spese del giudizio di appello e su quelle del giudizio di cassazione, mentre restano ferme le statuizioni della sentenza di primo grado in ragione dell’inammissibilità dell’appello.

Le spese dell’appello e del presente giudizio seguono invece la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, visto l’art. 382 c.p.c., comma 3, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il giudizio non poteva essere proseguito rigetta;

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di appello e di quelle di legittimità che liquida rispettivamente in Euro 1.050,00 per l’appello, di cui Euro 700,00 per onorari ed Euro 350,00 per diritti, ed in Euro 600,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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