Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8917 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 14/05/2020), n.8917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21335/2013, proposto da:

L.B. s.r.l., corrente in (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’avv. Michele Proverbio del Foro di Velletri ed elettivamente

domiciliato in Roma via Timavo, 3 presso lo studio dell’avv. Maro

Livi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– Controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza 418/14/12 emessa inter partes il 20

giugno 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, avente

ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) I.RE.S. e altro,

i.r.a.p. 2003 della direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate

di Roma.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio ha annullato parzialmente gli accertamenti in oggetto, limitatamente alle sanzioni applicate;

contro la sentenza hanno proposto ricorso principale la contribuente e ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

è pervenuta, da parte della contribuente, istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere intervenuta definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

analoga richiesta è pervenuta dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2018, in esito alla presentazione, da parte della ricorrente, dell’istanza di definizione agevolata di cui sopra e dell’integrale pagamento di quanto dovuto;

l’Agenzia delle entrate ha rinunciato al ricorso incidentale con atto del 5 maggio 2017;

le spese debbano essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (cass., n. 10198/2018);

non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cass., 14782/2018; Cass., 10198/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, compensando interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 maggio 2020

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