Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8917 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3546/2008 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA

17, presso lo studio dell’avvocato GALLO PASQUALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RINALLO Calogero, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MA.SA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato GRECO VINCENZO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LO GIUDICE VINCENZO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 942/2007 del TRIBUNALE di AGRIGENTO del

10.10.07, depositata il 12/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati osserva:

1. Il tribunale di Agrigento, con sentenza depositata il 12.10.2007, rigettava l’opposizione proposta da M.S. all’esecuzione iniziata nei confronti di questi da Ma.Sa..

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. S.. Resiste con controricorso Ma.Sa..

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 479 c.p.c..

3. Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione del motivo per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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