Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8916 del 18/04/2011
Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6445/2009 proposto da:
M.T. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, V. GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso lo studio dell’avvocato DE
PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il
11/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che M.T. ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto della corte d’appello di Bari che ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’irragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tar del Lazio con ricorso del 16 aprile 2000;
che il ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva;
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che le sezioni unite (Cass. 16 marzo 2010, n. 6307) hanno affermato che il criterio di collegamento stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, secondo cui la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d’appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p., trova applicazione anche in relazione ai processi svoltisi davanti al giudice amministrativo, assumendo a tal fine rilievo la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato;
che, pertanto, difformemente da quanto ritenuto nella relazione deve essere affermata la competenza della corte d’appello di Perugia.
P.Q.M.
Cassa il decreto della corte d’appello di Bari dell’11 febbraio 2009 e dichiara la competenza della corte d’appello di Perugia, davanti alla quale il procedimento dovrà essere riassunto nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011