Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8916 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 14/05/2020), n.8916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1534/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo De Stavola,

elettivamente domiciliato in Roma, via Piere Ligure, 48, presso lo

studio dell’Avv. Enrico D’Angelo;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 111/31/12 emessa inter partes il

24 maggio 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Campania, avente ad oggetto la revocazione della sentenza

227/29/2011 della stessa Commissione Tributaria Regionale.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza sopra detta la Commissione tributaria regionale della Campania ha revocato la sentenza 227/29/2011 con la quale la stessa Commissione, giudicando sull’appello proposto da C.G., gestore di un’autoscuola, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva parzialmente validato accertamenti i.v.a., i.r.pe.f. e i.r.a.p. degli anni dal 2004 al 2006, aveva rigettato l’appello del contribuente.

La sentenza 227/29/2011 aveva motivato il rigetto dell’appello nei seguenti termini: “Tutta la difesa del contribuente è incentrata a banalizzare l’attività dell’Ufficio ma non riesce a contestare quanto da essa affermato con documenti e con la ricostruzione dei fatti”.

La Commissione tributaria regionale ha motivato la revocazione sostenendo che la decisione impugnata fosse incorsa nella “svista” di supporre “l’inesistenza, nei fascicoli processuali, d’ufficio o di parte, di un documento che, invece, risulti incontestabilmente inserito”.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza per due motivi l’Agenzia delle entrate, deducendo “violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” avendo la sentenza ritenuto di individuare l’errore materiale previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, nella frase con la quale i giudici avevano inteso negare significato probatorio ai documenti prodotti dall’appellante e persuasività alla sua ricostruzione dei fatti; e “violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 4”, avendo la sentenza del tutto pretermesso la fase rescissoria del giudizio di revocazione.

Al ricorso resiste il contribuente con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza 227/29/2011, con la frase indicata dal ricorrente in revocazione (“Tutta la difesa del contribuente è incentrata a banalizzare l’attività dell’Ufficio ma non riesce a contestare quanto da essa affermato con documenti e con la ricostruzione dei fatti”) ha inteso stigmatizzare caustica mente l’incapacità dell’appellante di inficiare concretamente il quadro probatorio posto a base l’accertamento dell’Ufficio (nel parte ovviamente già non annullata dalla sentenza di primo grado) o di darne una convincente diversa lettura; e non può essere letta nel senso che il ricorrente non avesse prodotto documenti, come ha invece ritenuto semplicisticamente la sentenza qui impugnata. D’altra parte, neppure il ricorrente indica specifici documenti l’esame dei quali avrebbe dovuto portare ad una decisione diversa, secondo quanto voluto dall’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

E ovvio che, così assertivamente argomentando, la Commissione Tributaria Regionale non ebbe ad adempiere all’onere di motivazione della decisione, non avendo esplicitato il percorso logico attraverso cui è pervenuta alla decisione, non consentendone così alcun controllo sul piano della congruità e della ragionevolezza (cfr., cass., 12967/2018; cass., 19547/2017); ma questo vizio della sentenza avrebbe dovuto essere fatto valere con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non con la domanda di revocazione.

L’accoglimento di questo primo motivo assorbe il secondo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna il controricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 maggio 2020

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