Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8916 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3540/2008 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALLEGRI DA CORREGGIO 11, presso lo studio dell’avvocato SOCCIO

ANGELA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGHERNINO Antonio,

giusta mandato e procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ VIPE COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMMASO

CAMPANELLA 11, presso lo studio dell’avvocato TITONE PATRIZIA,

rappresentata e difesa all’avvocato FIORENTINO Giovanni, giusta

procura speciale e mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1612/2007 del TRIBUNALE di FOGGIA, del

26.6.07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giovanni Fiorentino che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità e per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati osserva:

1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 26.6.2007, rigettava l’appello proposto da P.M.G. avverso la sentenza del giudice di pace di S. Giovanni Rotondo n. 164/04 che rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso in favore della s.r.l. Vi.Pe Costruzioni, con cui l’opponente veniva condannata al pagamento della somma di L. 5 milioni, trattenuta a titolo di garanzia sull’ ultimazione dei lavori.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la P..

Resiste con controricorso l’intimata.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Erronea valutazione in materia di prove circa le dichiarazioni del 7.10.1999 e del 14.10. 1999. Erronea applicazione della disciplina dettata in materia di riconoscimento di debito e di inadempimento contrattuale.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, riportandosi al 4^ motivo di appello, che ritiene rigettato dal giudice senza adeguata motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio in tema di compensazione delle spese processuali.

3. I suddetti tre motivi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Anzitutto sono inammissibili per mancata formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., le censure relative a vizi di violazione di norme processuali.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Come enunciato dalle S.U. di questa Corte, affinchè il quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abbia i requisiti idonei ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario, con riferimento al ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che siano enunciati gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, richiamando le relative argomentazioni, e sia prospettata la diversa regola iuris da applicare alla fattispecie, di cui si chiede l’enunciazione alla Corte (Cass. S.U. 14.2.2008, n. 3519).

4. Inoltre sono inammissibili per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso le censure relative all’erronea valutazione in materia di prove circa le dichiarazioni del 7.10.1999 e del 14.10.1999, non risultando trascritte nel ricorso tali dichiarazioni, di cui si lamenta la non corretta valutazione.

Egualmente inammissibile per lo stesso vizio di difetto di autosufficienza è la censura, con cui ci si limita a richiamare il 5^ motivo di appello ed a sostenere che il rigetto dello stesso non sarebbe sostenuto da adeguata motivazione.

5. Manifestamente infondata è la censura di contraddittorietà della motivazione.

Il giudice di appello ha infatti rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante il quale aveva addirittura fatto riferimento ad un teste mai escusso (tale L.), non era stato provato che le parti avessero concordato che la somma di Euro 5000,00 in questione avesse la funzione di garantire non solo l’ultimazione dei lavori (nella fattispecie avvenuta prima della sentenza del giudice di pace), ma anche la tempestività degli stessi.

Tale motivazione non è nè illogica ne contraddittoria”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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