Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8916 del 06/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.06/04/2017),  n. 8916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10546-2012 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS) TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE ALBERTO

PELLIGRA;

– ricorrente –

contro

F.A., F.R., F.G., F.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIORGIO ASSENZA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 254/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

M.R. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 254/11 pubblicata l’1 marzo 2011 che, confermando la pronuncia di primo grado, ha condannato il M. medesimo al pagamento di lire 14.493.980 oltre ad interessi, in favore di G., R. e F.S., il primo in proprio e gli altri quali eredi di B.S..

La Corte d’Appello, in particolare, disattendeva l’eccezione di tardività della denunzia dei vizi e di prescrizione dell’azione di garanzia, rilevando che dette eccezioni non erano state ritualmente sollevate innanzi al primo giudice. Respingeva altresì la dedotta inutilizzabilità dell’accertamento tecnico preventivo, sollevata dall’appellante sia in relazione alla mancata instaurazione del contraddittorio nei sui confronti, sia in quanto il consulente aveva esorbitato i limiti dell’incarico, non essendosi limitato ad una descrizione dello stato di fatto, ma avendo espresso una valutazione sulle modalità di esecuzione dell’opera.

Il Giudice d’appello confermava, nel merito, la sussistenza dei vizi, rilevando che il M. si era limitato a rilievi formali ma non aveva efficacemente contestato le emergenze di fatto valutate dal giudice di prime cure.

G., R., A. e F.S. hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 696 c.p.c., vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che in sede di accertamento tecnico preventivo il consulente avesse ecceduto i limiti connessi all’istituto suddetto.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto legittima la decisione del primo giudice di utilizzare nella causa di merito le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, nonostante il ricorrente non fosse stato, in quella fase, assistito da un difensore, onde non aveva avuto la possibilità di opporsi all’acquisizione agli atti dell’accertamento tecnico ed alla sua utilizzabilità nel giudizio di merito.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono destituiti di fondamento.

Deve anzitutto rilevarsi che la mancata costituzione del M. in sede di accertamento tecnico preventivo, mediante difensore, a fronte della rituale notificazione del ricorso, costituisce una scelta processuale che non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., comma 1.

Si osserva, quanto al dedotto sconfinamento dai limiti dell’Accertamento tecnico preventivo – così come risultanti dal testo dell’art. 696 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e – bis, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 2, comma 3, lett. e – bis, – che la descrizione della qualità e condizioni dell’opera, oggetto dell’accertamento, va intesa non già in senso meramente naturalistico (adempimento per il quale non sarebbe evidentemente necessario nominare un consulente di particolare competenza tecnica), ma sulla base di criteri tecnico – specialistici, come connaturato alla natura stessa dell’incarico.

Orbene, nel caso di specie, secondo quanto risulta accertato in ambedue i giudizi di merito, con valutazione logica, coerente ed esaustiva e come del resto risulta dagli stessi brani della relazione riportati nel corpo del ricorso, l’accertamento non evidenzia alcuna violazione del mandato, nè che l’incarico conferito abbia esorbitato dai limiti dell’istituto, essendosi il consulente limitato a dare conto e descrivere analiticamente le opere contrarie alle regole di buona tecnica, quali risultanti al suo esame obiettivo, indicando altresì il costo dei lavori di riparazione e di quelli necessari al completamento dell’opera.

Risulta pertanto legittima l’acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo al giudizio di merito ed il suo libero apprezzamento da parte del giudice di ambedue i gradi.

Con il terzo motivo si denunzia erroneità ed illogicità della motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la statuizione della Corte d’Appello che ha ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado in ordine al fatto che non fosse necessario eseguire ulteriori accertamenti tecnici ed ha rigettato i motivi di appello in quanto l’appellante non aveva svolto alcuna disamina critica.

La censura è infondata.

La Corte d’Appello, con valutazione di merito, che, in quanto logicamente argomentata, non è censurabile nel presente giudizio, ha ritenuto di condividere la decisione del primo giudice, di non eseguire ulteriore consulenza tecnica d’ufficio, alla stregua della completezza dell’accertamento tecnico preventivo espletato, rilevando altresì la genericità delle censure mosse in sede di appello dall’odierno ricorrente, il quale aveva del tutto omesso di addurre elementi specifici che escludessero i vizi dell’opera quali risultanti dall’accertamento tecnico su menzionato.

Con il quarto motivo si denunzia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), e quindi sotto il profilo della carenza motivazionale, la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza, in quanto svolte dall’odierno ricorrente per la prima volta in sede di appello.

Pure tale motivo è infondato.

Premesso che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. 22893/2008), nel caso di specie la Corte territoriale ha specificamente esaminato gli atti processuali dell’odierno ricorrente nel precedente grado di giudizio, ritenendo, con valutazione logicamente ed adeguatamente motivata che mancasse una specifica contestazione della tempestività della denuncia, come dell’intervenuta prescrizione, con conseguente inammissibilità del rilievo di tali eccezioni in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Il ricorso va dunque respinto ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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