Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8915 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5925/2009 proposto da:

I.K.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. RIZZATO Andrea,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VICENZA;

– intimata –

avverso iL decreto n. 21/2009 del GIUDICE DI PACE di VICENZA del

13.1.09, depositato il 16/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che I.K.Z. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione n. 232/07 emesso in suo danno dal Prefetto di Lodi;

che il Giudice di pace di Lodi, con decreto del 3 aprile 2008 rigettava l’opposizione;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso I. K.Z. affidato ad un motivo con il quale denuncia insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che il decreto di espulsione indica che egli sarebbe entrato in Italia l’1.1.03, mentre l’ordine del Questore espone che sarebbe stato espulso con decreto del Prefetto di Vicenza del 13.5.02 e che il Giudice di pace ha ritenuto detta discordanza irrilevante, ascrivendola ad un errore di trascrizione, mentre dal confronto tra i due provvedimenti risulterebbe un errore sull’identità del ricorrente;

che non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il motivo è manifestamente inammissibile;

che, in primo luogo, va ribadito che la denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 (Cass. n. 17057 e n. 5715 del 2007) e nella specie, prospettandosi un errore di identità conseguente ad una errore lettura degli atti, è appunto denunciato un errore del secondo tipo;

che, in secondo luogo, il fatto controverso neppure appare decisivo, concernendo l’ordine del questore, non suscettibile di essere sottoposto al sindacato del giudice dell’opposizione all’espulsione (Cass. S.U. n. 20121 del 2005; n. 25026 del 2005; n. 23009 del 2004) e, comunque, non sono indicati,e trascritti, nell’osservanza del principio di autosufficienza, gli elementi dedotti nella fase di merito, che avrebbero dovuto evidenziare e provare l’asserito errore di identità, in modo da permettere a questa Corte di apprezzare, ex ante ed in base ad un giudizio di verosimiglianza, sussistenza e rilevanza del denunciato vizio.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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