Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8915 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2520/2008 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, già Ferrovie dello Stato – Società

di Trasporto e Servizi per azione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11841/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 27/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato: che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto,letti gli atti depositati, osserva:

1. R.V. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 11841/2006, depositata il 27.11.2006, con cui veniva accolta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Rete Ferroviaria italiana s.p.a..

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 617 c.p.c., per intempestività dell’opposizione proposta e vizio motivazionale.

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè è dimostrata l’intrinseca contraddittorietà o insufficienza della motivazione”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che nessuna statuizione va emessa sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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