Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8914 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 14/05/2020), n.8914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel ricorso iscritto al n. 12561/2016, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Pannuzzo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 24

presso lo studio dell’avv. Stefano Casu;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1577/34/15 emessa inter partes il

14 aprile 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,

sez. stacc. di Catania:

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’10 ottobre 2019

dal Consigliere Dott. Gilotta Bruno;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Zeno Immacolara, che ha concluso domandando il

rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’avv. Eugenio De Bonis che concluso

domandando l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, confermando quella di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da D.M.G. avverso il silenzio – rifiuto opposto dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso dell’importo corrispondente al 90% delle imposte versate nei periodi d’imposta 1990, 1991 e 1992; domanda fondata sull’ordinanza 2057 del 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile emessa in occasione degli eventi sismici verificatisi nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa il 13 e il 16 dicembre 1990.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate, deducendo il difetto di legittimazione del contribuente, quale lavoratore dipendente e sostituito d’imposta.

Resiste con controricorso D.M.G..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione di norme di legge ed, in particolare, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17”, sostenendo che l’ordinanza del 21 dicembre 1990 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, richiamata dalla L. n. 289 del 2002, era applicabile ai soli sostituti d’imposta e non anche ai dipendenti sostituiti nell’adempimento dell’obbligazione tributaria. Infatti: L’art. 1, u.c., dell’ordinanza precisava che “il sostituto d’imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge”; dall’Agenzia delle Entrate emanata risoluzione 23 febbraio 2005, n. 23/E, aveva espressamente affermato che l’agevolazione fiscale, operando con le dichiarazioni mod. 770, si riferiva ai soli sostituti d’imposta; la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, che aveva stabilito il diritto al rimborso, si riferiva espressamente ai “soggetti… che hanno versato imposte per il triennio 19901992 per un importo superiore a 10% previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17”.

Il controricorrente ha resistito, richiamando giurisprudenza contraria che ha riconosciuto la legittimazione diretta del soggetto sul quale sostanzialmente grava l’obbligazione tributaria.

Il motivo è infondato.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 – come in seguito precisato sul piano normativo dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nel testo novellato dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conv., con modificazioni, del D.L. n. 91 del 2017 – anche il percettore di reddito da lavoro dipendente può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, in virtù della regola generale enunciata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che legittima alla presentazione della relativa richiesta anche il cd. sostituito, quale effettivo beneficiario del provvedimento agevolativo (Cass., 4291/18; Cass., 29039/’17; Cass., 17472/’17; Cass., 14406/’16).

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese generali, contributi e i.v.a..

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 maggio 2020

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