Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8914 del 14/04/2010
Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8914
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 104/2008 proposto da:
F.M.P., M.V., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato
FERRI Maurizio, che li rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.M.R.;
– intimata –
M.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 2 52, presso lo studio dell’avvocato CAPUTO Bruno, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.V., F.M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4010/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
22.9.06, depositata il 14/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Bruno Caputo che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e per il
rigetto del ricorso incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto,letti gli atti depositati, osserva:
1. F.M.P. e M.V. hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 14.11.2006, con cui venivano condannati a liberare l’immobile oggetto del contratto intercorso con M.M.R..
Resiste con controricorso M.M.R., che ha presentato ricorso incidentale 1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità del contratto di comodato posto a base della domanda di M.M. R..
3. Il ricorso principale è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto.
4. Il ricorso incidentale, con cui si lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., per la disposta compensazione delle spese processuali, è manifestamente infondato.
In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002, n. 14095; Cass. 11.11.1996, 9840)”.
Ritenuto:
che i ricorsi vadano riuniti ex art. 335 c.p.c.;
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non sono superati dalla memoria della parte resistente;
che il ricorso principale deve, perciò, essere dichiarato inammissibile, mentre l’incidentale va rigettato;
che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010