Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8913 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5012/2009 proposto da:

X.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA

57, presso lo Studio VITALI, ROMAGNOLI ed ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIAZZA SPESSA GIOVANNI, giusta procura speciale

del 24.11.2008 in autentica notaio Liu Xiurong, protocollo 2008

ZQGZZN.36478, legalizzata dal Consolato Generale Italiano a Shangai,

che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI MILANO;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 567/07 del GIUDICE DI PACE di MILANO del

9.1.07, depositato l’11/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che X.J. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Milano in data 17.9.2007;

che il Giudice di pace di Milano, con decreto dell’11 gennaio 2008, rigettava l’opposizione;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso X. J. affidato a tre motivi con i quali deduce:

a) insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla presunta falsità dei documenti presentati per ottenere il nulla osta al lavoro ed il visto di ingresso e sono poste le seguenti questioni:

la ricorrente sarebbe in possesso di regolare visto di ingresso rilasciato dal consolato italiano di Shangai, come risulterebbe dalla copia del passaporto in atti e dalla nota della Questura di Milano del 21.11.2007 mentre la decisione e detta nota della Questura non esplicitano le ragioni della falsità dei documenti;

b) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 (art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che, benchè l’espulsione sia stata giustificata con la ragione dell’ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera (art. 13, comma 2, lett. a), cit.), “risulta pacifico che la ricorrente non è entrata in Italia da clandestina” e che aveva presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno; la questione posta, sintetizzata nel quesito di diritto, è se, in pendenza del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno in favore di uno straniero, qualora siano riscontrate irregolarità relative al rilascio di detto visto, il Prefetto possa espellere lo straniero prima che sia negato il permesso di soggiorno, a suo avviso, in caso di diniego, doveva esserle intimato l’allontanamento dall’Italia, con temine di 15 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 1999, art. 12, e solo all’esito il Prefetto avrebbe potuto emettere decreto di espulsione;

c) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 (art. 360 c.p.c., n. 3) e pone la seguente questione, sintetizzata nel quesito: se il Giudice di pace possa tenere conto delle memorie proposte dalla Questura o da soggetto non passivamente legittimato nel giudizio di opposizione all’espulsione: secondo la ricorrente, nella specie la decisione sarebbe fondata su una nota della Questura di Milano, trasmessa da tale Ufficio, in assenza di costituzione della Prefettura;

non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che, in linea preliminare, va osservato che il provvedimento impugnato espressamente indica che il provvedimento di espulsione “è stato emesso in quanto” l’opponente “si è sottratta ai controlli di frontiera, ovvero, al fine di ottenere il visto di ingresso presentava falsa documentazione” (pg. 1);

che il Giudice di pace ha, quindi, esposto che l’istante aveva proposto due motivi di opposizione: il primo, concernente la lingua nella quale era stato tradotto il decreto; il secondo concernente il difetto di motivazione del decreto di espulsione la presunta nullità del Questore e, esaminando il secondo motivo, ha ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione, in relazione alla motivazione dell’ingresso della ricorrente in Italia, “sottraendosi ai controlli di frontiera” (pg. 3);

che alla luce di tale premessa, la censura svolta nel primo mezzo, diretta a sostenere che ella sarebbe entrata in Italia in possesso di regolare visto, come risulterebbe dagli atti, sembra manifestamente inammissibile, risolvendosi nella denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, che non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 (Cass. n. 17057 e n. 5715 del 2007);

che, inoltre, e per mera completezza, la censura di vizio di motivazione per erronea valutazione di documenti, onera il ricorrente, nell’osservanza del principio di autosufficienza di indicare il modo ed il tempo della produzione del documento, riproducendolo, come invece nella specie neppure è accaduto;

che il secondo motivo (che pone la questione della possibilità di disporre l’espulsione senza che sia preventivamente negato o revocato il permesso di soggiorno e la modalità di attuazione dell’espulsione) sembra manifestamente inammissibile, in quanto non v’è traccia nel provvedimento impugnato della proposizione della questione nella fase di merito; quindi, in difetto della riproduzione dell’atto di merito contenente detta questione (e prima ancora dell’indicazione che era stata proposta in detti termini) la stessa deve ritenersi nuova, perciò inammissibile: peraltro, in tal caso, la censura avrebbe dovuto essere proposta per omessa pronuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 11 c.p.c., come non è accaduto; che il terzo motivo è manifestamente inammissibile per irrilevanza, in quanto in relazione al primo dei due motivi del decreto di espulsione (l’ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera) non è svolta alcuna valutazione basata sulla memoria della Questura, con la conseguenza che l’eventuale fondatezza della doglianza non potrebbe mai condurre alla cassazione del provvedimento impugnato, sorretto da una incensurabile ed autonoma ratio, con conseguente inesistenza dell’interesse alla decisione di tale profilo;

nulla sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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