Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8913 del 14/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/05/2020, (ud. 09/04/2019, dep. 14/05/2020), n.8913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11969/2013 proposto da:

M.L., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rita Aceto del

foro di Benevento e dall’avv. Salvatore Fargione, presso il cui

studio in via Nicolò Tartaglia, 21 – Roma – ha eletto domicilio.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per l’annullamento della sentenza n. 88/48/12 emessa inter partes il

19 marzo 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania:

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza qui impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Campania, su appello principale dell’Agenzia delle Entrate e incidentale di M.L., avvocato del foro di Benevento, ha confermato la sentenza n. 53/03/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento e pertanto la riduzione del 30% dei maggiori compensi accertati per l’anno 2003.

L’appellante principale aveva dedotto che la riduzione operata dalla Commissione Tributaria Provinciale era illegittima in quanto fondata su documenti ai quali non poteva attribuirsi neppure valore indiziario. L’appellante incidentale aveva ribadito la nullità dell’accertamento e l’omessa pronuncia sul punto della sua impugnazione riguardante l’applicazione dell’I.r.a.p.

La Commissione Tributaria Regionale – per quanto qui rileva – ha rigettato l’appello incidentale del contribuente ritenendo che l’accertamento fosse stato correttamente eseguito in base a quanto previsto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma, 1, lett. d) e, quanto all’I.r.a.p., rilevando che lo stesso contribuente, che per l’anno 2003 aveva dichiarato un valore della produzione di Euro 17.725,00, aveva riconosciuto la sua assoggettabilità all’imposta.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza per due motivi. Al ricorso ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto forma di omessa pronuncia suscettibile di rilevare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, essendosi la sentenza limitata a richiamare le norme poste a base dei poteri accertativi dell’ufficio senza pronunciarsi sui motivi specifici dell’appello incidentale.

Il motivo è palesemente infondato.

La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Cass., sez. U., n. /7 22232/2016).

Alla luce di questi principi, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato in quanto, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, si è pronunciata sulla legittimità dell’accertamento, ritenendo il relativo procedimento conforme al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39: motivazione che, se letta nel suo contesto, in relazione particolarmente a quanto prima affermato sui movimenti finanziari e bancari sui quali si è fondato l’accertamento, è tutt’altro dall’essere apparente.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “omesso o, quantomeno, insufficiente motivazione su un fatto decisivo, rilevabile a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in relazione alla contestata imposizione all’I.r.a.p. dei maggiori compensi accertati, imposizione affermata invece dalla sentenza sulla base del fatto che era stato lo stesso contribuente a dichiarare, per quell’anno, un valore della produzione pari a Euro 17.725,00. Così operando sostiene il ricorrente – la Commissione Tributaria Regionale avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi sul fatto, potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione e dedotto a motivo dell’appello incidentale, secondo cui la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, con sentenza 185/02/07, passata in giudicato, lo aveva ritenuto esente dall’imposta per gli anni 2001-2003; e ignorato inoltre che sull’esenzione i.r.a.p., agli effetti di cui all’art. 115 c.p.c., non c’era mai stata contestazione da parte dell’Ufficio.

Il motivo è fondato.

Non è controverso che sin dal ricorso introduttivo M. aveva fra l’altro dedotto, in ordine alla sua non assoggettabilità all’Irap, la sentenza 185/02/07 a lui favorevole della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Non è neppure contestato che questo argomento sia stato riproposto in sede di appello incidentale, ulteriormente rafforzato dall’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza invocata.

Orbene, la Commissione tributaria regionale, nel motivare la decisione opposta, ha fatto riferimento solo al fatto che era stato lo stesso contribuente ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, un valore della produzione pari Euro 17.725,00. Non ha preso in considerazione questi fatto nuovo che, senza essere stato invocato alla stregua di una res iudicata, ciononostante avrebbe dovuto essere delibato prima della statuizione sull’assoggettabilità ad Irap del M., motivata esclusivamente su quanto dichiarato dal contribuente e dallo stesso ritrattato in un apposito giudizio dal quale era risultato vittorioso.

Sul punto la motivazione della sentenza qui impugnata appare insufficiente, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione pro tempore vigente.

Il motivo è invece infondato nella parte in cui rileva la mancata contestazione, in questo giudizio, della sua non assoggettabilità ad Irap, avendo l’Agenzia della Entrate espresso già la sua posizione con l’accertamento. Nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio (da ult., Cass., 19806/2019).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del solo secondo motivo, rigettato il primo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA