Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8912 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. I, 18/04/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 18/04/2011), n.8912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4993/2009 proposto da:

O.B.Q., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PERTOLDI

Gianluca, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 4/2009 del GIUDICE DI PACE di ROVIGO,

depositata il 06/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che O.B.Q. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Rovigo in data 11.12.2008;

che il Giudice di pace di Rovigo, con decreto del 6.2.2009 rigettava l’opposizione;

che per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso O. B.Q. affidato a sette motivi con i quali deduce:

a) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui il provvedimento ha ritenuto sufficientemente motivato il decreto di espulsione, in quanto richiamava il provvedimento di “revoca/annullamento” del permesso di soggiorno (primo e secondo motivo);

b) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 (art. 360 c.p.c., n. 3), nella parte in cui il provvedimento non ha tenuto conto che la ricorrente aveva la qualità di “familiare ricongiunto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 29” (motivi terzo e quarto);

c) omessa motivazione su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il provvedimento impugnato, benchè l’opposizione sia stata proposta deducendo l’illegittimità del decreto di espulsione, in quanto “emesso in presenza di un decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno e non di un decreto di revoca/annullamento del medesimo o, comunque, di uno degli altri fatti-presupposti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2”, “ometteva di pronunciarsi sul punto”. Il mezzo, nell’indicare il fatto controverso, svolge poi diretta censura avverso il decreto di espulsione (quinto motivo);

d) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, (art. 360 c.p.c., n. 3) per la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento (sesto motivo);

e) omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui il provvedimento ha ritenuto irrilevanti le prove sul pericolo di persecuzione, richiedendo l’applicazione del divieto di espulsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (settimo motivo);

che non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che i primi quattro motivi sono manifestamente inammissibili;

che, infatti, il ricorso per cassazione può avere ad oggetto esclusivamente il provvedimento del Giudice di pace che decide l’opposizione, non essendo proponibili direttamente censure nei confronti del decreto di espulsione, mentre in contrasto con detto principio tutti i mezzi pongono invece la questione diretta ed esclusiva della sufficienza della motivazione del “decreto di espulsione”, come è dato evincere in modo univoco dai quesiti di diritto, identici che concludono i mezzi, formulati in questi termini: per i primi due, “se, nel caso di specie, e dunque nell’ipotesi di decreto di espulsione recante la seguente motivazione” (segue la trascrizione della motivazione del decreto e la domanda della sufficienza di detta motivazione);

per il terzo ed il quarto, “se, nel caso di specie, e dunque nell’ipotesi di decreto di espulsione emesso (…)” (segue la trascrizione della motivazione del decreto);

che il quinto motivo è manifestamente inammissibile, in quanto, sotto un primo profilo, in contrasto con il principio testè enunciato, svolge censure rivolte direttamente avverso il decreto di espulsione, non contro il provvedimento impugnato (come è posto in chiara luce dall’indicazione del fatto controverso, che si duole direttamente di una asserita illegittimità del decreto del Prefetto) e sotto un secondo profilo, il mezzo svolge una doglianza che, attenendo alla asserita mancata decisione di un motivo di impugnazione, avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e art. 112 c.p.c. (argomenta ex Cass. n. 11844 del 2006) e concludersi con quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), come non è accaduto; che il sesto motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la L. n. 241 del 1990, non è applicabile al procedimento espulsivo (Cass. n. 20503 del 2007; n. 4216 del 2004; n. 2591 del 2004);

che il settimo motivo è manifestamente inammissibile, sotto due profili: in primo luogo, in quanto non censura affatto una delle due rationes decidendi poste a base del rigetto del motivo, consistente nell’affermazione che “non risulta nemmeno che la ricorrente abbia chiesto asilo politico” e che, pertanto, in difetto di specifica censura siffatta ratio fonda da sola la decisione, indipendentemente dalla sua correttezza, non riesaminabile in mancanza di impugnazione.

In secondo luogo, nel denunciare il difetto di motivazione in relazione alla mancata ed incompleta valutazione dei documenti che avrebbero dovuto comprovare la situazione evocata, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, come risulta dalla trascrizione del mezzo sopra riportata nella parte di interesse, si è limitata ad evocare i documenti asseritamente prodotti, omettendo del tutto di riprodurli integralmente;

nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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