Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8912 del 14/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 14/05/2020), n.8912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 8331-2019 proposto da:
P.P., P.E., P.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO PACE;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 5436/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che P.E., P.P. ed P.A. hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 5436 del 7 marzo 2018;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove, a pag. 7 riga 24, si legge “nel periodo dal 1998 al 2000”, deve leggersi ed intendersi: “nel periodo dal 1986 al 2000”.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020