Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8912 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. III, 14/04/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.V., C.R., in proprio e nella qualità di

genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori L. e

A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato BRANDI

BISOGNI MICHELE, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato FIERRO MAURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ABBAMONTE ANDREA,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMPAGNIA ITALIANA DI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3151/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

dell’11/07/08, depositata il 03/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte Letti gli atti depositati osserva E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 13 maggio 2009 T.V. e C.R., in proprio e quali esercenti la potestà sui figli minori L. e A., hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 3 settembre 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la loro domanda tesa ad ottenere la condanna di F.F. al risarcimento dei danni conseguenti all’aver loro taciuto, ovvero omesso di rilevare dalle ecografie praticate, la grave malformazione all’apparato urogenitale del nascituro.

Il F. ha resistito con controricorso, mentre la Compagnia Italiana di Previdenza non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della (motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano erronea individuazione dell’oggetto della domanda, omessa pronunzia ed errata motivazione. Al termine dell’esposizione delle ragioni a sostegno, peraltro generiche, formulano un quesito con il quale chiedono alla Corte di esprimere una valutazione in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, senza postulare l’enunciazione di alcun principio di diritto e senza circoscrivere il fatto controverso e specificare le ragioni dimostrative degli errori denunciati.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano errata interpretazione della L. n. 194 del 1978. Anche a proposito di questa censura il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma si limita a chiedere una verifica della correttezza della decisione, peraltro prescindendo totalmente dalla sua motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

I ricorrenti hanno presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria confermano l’inidoneità dei quesiti;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese dei giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone l’oscuramento dei nominativi dei minori.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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